Copia autenticata della documentazione di bordo [pag. 13]

Ammiraglio
Dada77
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martiello123 ha scritto:
@dada77
le ho lette, le copie sono consentite a bordo invece dell'originale solo se autenticate


Ti è sfuggito che possono essere autocertificate quindi non necessariamente devi andare da un P.U......
La questione è tutta lì....... Wink
Daniele
La rinascita del Phoenix....
https://m.youtube.com/watch?v=T3creDbTP3M
https://youtu.be/dRLaLGarif0

La rinascita del Genesis....
https://youtu.be/iCkgnupbnDQ

La rinascita del Gaudium....
https://youtu.be/6Eq9UWFyWZM
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ant
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- Ultima modifica di ant il 29/05/13 22:34, modificato 1 volta in totale
dalle 12 pagine di questo interessante topic ci sono 2 correnti di pensiero:
Exclamation chi autocertifica "dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà" firmando di proprio pugno la fotocopia dei documenti di bordo ( patente nautica, libretto del motore...ecc) come copia conforme all'originale e ....
Exclamation chi si fa autenticare la fotocopia dei sopra citati documenti di bordo da un pubblico ufficiale, impiegato comunale, notaio ecc.
La legge del codice della navigazione parla di copia autentica non di copia autocertificata, e qui si discute sul voler far passare una copia autocertificata come autentica .....cito l'articolo anche se nel topic è stato già preso in esame piu' volte.
Art. 23.
Licenza di navigazioneLa licenza di navigazione e gli altri documenti prescritti sono mantenuti a bordo in originale o in copia autentica, se la navigazione avviene tra porti dello Stato.

https://www.interno.gov.it/mininterno/site/it/sezioni/servizi/legislazione/sicurezza/legislazione_657.html
"Marinaio con la salsedine nel sangue, la pelle di squalo e il cuore che batte al ritmo delle onde" ...

-Soltanto un motociclista riesce a capire perché i cani amano mettere la testa fuori dal finestrino-
Ammiraglio di squadra
martiello123
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io leggo questo
Ai sensi dell'art. 23 del Decreto Legislativo n. 171 del 18 luglio 2005, la licenza di navigazione e gli altri documenti prescritti sono mantenuti a bordo in originale. Tuttavia, nelle navigazioni tra porti nazionali, può essere tenuta a bordo copia fotostatica dei documenti stessi autenticata, fermo restando l'obbligo di presentare successivamente l'originale alla competente Autorità Marittima o della motorizzazione civile che ne faccia richiesta entro il termine da queste stabilito. Inoltre ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 "Le copie autentiche, totali o parziali di atti e documenti possono essere ottenute con qualsiasi procedimento che dia garanzia della riproduzione fedele e duratura dell'atto o documento. Esse possono essere validamente prodotte in luogo degli originali. L'autenticazione delle copie può essere fatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso o presso il quale è depositato l'originale, o al quale deve essere prodotto il documento, nonchè da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal Sindaco".

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Contrammiraglio
gommoa
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Il riferimento è l'art. 19 e non l'art. 18 del DPR 445/2000.
È importante l'amore, ma anche il colesterolo. (W. Allen)
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byanonimo
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maxfrigione ha scritto:


No no scusa, intendevo le copie dei documenti rilasciati dalla pubblica amministrazione per esempio la patente nautica, certificato e licenza Rtf, certificato del motore(non quello rilasciato dal costruttore). Ho formulato male la domanda, scusami ancora. Ce l'hai la risposta secca?
Per quanto riguarda le copie del manuale del GPS che tu porti a bordo credo siano consentite, non dovrebbero chiederti gli originali...almeno credo.

Max



La patente nautica, non rientra in quel contesto, essendo un documento di riconoscimento e abilitazione, per una serie di ragioni, Timbro a secco sulla foto etc..etc.. la copia vale solo hai fini di richieste amministrative.

per il resto, certo che le copie si possono avere, ha mio avviso autentificate, o copia conforme all'originale (quest'ultime rilasciate da chi ha emesso il certificato) ma durante un controllo, nessuno gli vieta di chiederti e pretendere gli originali.

Allora il punto qualè... ?
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Ammiraglio di squadra
martiello123
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gommoa ha scritto:
Il riferimento è [b]l'art. 19[/bArticolo 19 (R)
Modalita' alternative all'autenticazione di copie
] e non l'art. 18 del DPR 445/2000.

Modalita' alternative all'autenticazione di copie

1. La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' di cui all'articolo 47 puo' riguardare anche il fatto che la copia di un atto o di un documento conservato o rilasciato da una pubblica amministrazione, la copia di una pubblicazione ovvero la copia di titoli di studio o di servizio sono conformi all'originale. Tale dichiarazione puo' altresi' riguardare la conformita' all'originale della copia dei documenti fiscali che devono essere obbligatoriamente conservati dai privati.

il certificato di potenza di un motore non rientra tra quelli rilasciati dalla pubblica amministrazione tant'e' che l'eventuale duplicato come sappiamo va richiesto al costruttore
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maxfrigione
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Dada77 ha scritto:
Mi arrendo..... Tanto non se ne esce...... Wink
Vi seguo....


E se ti arrendi tu, mi arrendo anch'io!

@Byanonimo:
Il Prof Fran una volta scrisse: "solo gli stupidi non cambiano idea", e su questo argomento mi sento stupidissimo!

Max
Navigator III(270cm)+motore elettrico
Z-Ray 400(310cm)+Evinrude 4Hp/Johnson 8Hp
Solemar Skipper 400+Evinrude 521 25Hp
Joker Boat Clubman 16'+Yamaha XWTL 40Hp
Joker Boat Clubman 16'+Yamaha F40 CETL
Ammiraglio di divisione
ant
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Mi riallaccio al discorso di byanonimo e devo dire che ha centrato il problema ....
Citazione:
La patente nautica, non rientra in quel contesto, essendo un documento di riconoscimento e abilitazione, per una serie di ragioni, Timbro a secco sulla foto etc..etc.. la copia vale solo hai fini di richieste amministrative.


Rileggendo piu' volte Articolo 47 (R) "Dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà"

Vorrei che riflettessimo sul significato di atto notorio:

Andando su https://it.wikipedia.org/wiki/Atto_di_notoriet%C3%A0 si legge
L'atto di notorietà (o atto notorio) è l'atto pubblico con il quale una persona (deponente) rende una dichiarazione, in presenza di più testimoni o altri deponenti, attorno a uno o più fatti giuridici notoriamente conosciuti da tali persone.
In quanto atto pubblico, l'atto di notorietà fa prova legale........
Quindi appurato che l'atto notorio è un atto pubblico...
Con la nostra dichiarazione sostitutiva non facciamo altro che sostituire un atto o un documento che prima veniva rilacsiato ....ecc. ecc.
Prendiamo in esame ad esempio la carta d'identità,!!!! che cos'è ???

La carta d'identita rappresenta un certificato e non un atto pubblico cosi' cita una sentenza della corte di cassazione
https://www.neldiritto.it/appgiurisprudenza.asp?id=7002#.UaZ2FNK-2So
per cui essendo un certificato non rientra tra gli atti pubblici .....
idem per la patente nautica ......
"Marinaio con la salsedine nel sangue, la pelle di squalo e il cuore che batte al ritmo delle onde" ...

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Ammiraglio di squadra
Yatar1963
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Si, in effetti sta uscendo solo un gran confusione, tale da ingenerare insicurezza tra noi e tra i lettori.
E questo non è nello spirito del forum!

Un conto è COSA si può tenere in copia autentica, un conto e COME si autentica una copia

Quindi, per chiudere:
1) Fotocopie a bordo: Ai sensi dell'art. 23 del Decreto Legislativo n. 171 del 18 luglio 2005, la licenza di navigazione e gli altri documenti prescritti sono mantenuti a bordo in originale. Tuttavia, nelle navigazioni tra porti nazionali, può essere tenuta a bordo copia fotostatica dei documenti stessi autenticata, fermo restando l'obbligo di presentare successivamente l'originale alla competente Autorità Marittima o della motorizzazione civile che ne faccia richiesta entro il termine da queste stabilito.
Qui non ci piove! Le fotocopie si possono tenere, ma autenticate!
E' quindi assolutamente vietato all'autorità preposta pretendere gli originali all'atto immediato del controllo!
E' consentito (e ci auspichiamo avvenga) pretendere di verificare gli originali appena possibile su loro espressa richiesta (se siete in vacanza in Sicilia, non lasciate il libretto a Milano...)

2) Come si autenticano:
art. 19 del DPR 445/2000.
Modalita' alternative all'autenticazione di copie
1. La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' di cui all'articolo 47 puo' riguardare anche il fatto che la copia di un atto o di un documento conservato o rilasciato da una pubblica amministrazione, la copia di una pubblicazione ovvero la copia di titoli di studio o di servizio sono conformi all'originale......

Quindi posso tenere a bordo in copia autenticata con semplice autocertificazione:
1) Libretto motore se è di quelli emessi dal Ministero dei Trasporti o dalla MTCM (se è emesso dal costruttore no)
2) Licenza di esercizio del VHF (emessa dal Ministero delle Comunicazioni)

Gli altri documenti (es. assicurazione) devono essere autenticate con atto notarile o, se il Comune ve le accetta, dall'Ufficiale Comunale.

Per quanto riguarda la patente, Byanonimo ci ha dato spiegazione, che io amplierei anche al Certificato RTF (anche se, in presenza di valido documento di identità, mi piacerebbe discuterne coi giuristi...)

Ricordiamoci infine che il D.L. 171 quando parla di nautica pensa al 99,99% alle imbarcazioni e non ai natanti come i nostro
Sicche qundo recita: 3. La licenza di navigazione e gli altri documenti prescritti sono mantenuti a bordo in originale o in copia autentica, se la navigazione avviene tra porti dello Stato. appare chiaramente riferirsi ai documenti pertinenti l'imbarcazione e non la persona/e preposte alla proprietà o al comando

Mi sembra che più chiari di così sia impossibile
Ci vediamo quando ci vediamo..
Cit. Danny Ocean
Sailornet