Addio all’atollo c'e' la nuova zattera dall' 11 Aprile entro le 12 miglia

Capitano di Fregata
goldrake_son (autore)
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Sabato 11 aprile è entrato in vigore il decreto ministeriale che prevede una zattera autogonfiabile al posto dell’atollo per la navigazione entro le 12 miglia dalla costa. I nuovi modelli sono aperti e con alcune dotazioni di sicurezza.
Addio all’atollo di salvataggio. Le unità da diporto che navigano entro le 12 miglia dalla costa dovranno dotarsi di una zattera autogonfiabile. La sostituzione dell’atollo, un grande salvagente tecnicamente definito “apparecchio galleggiante”, era prevista dal Regolamento del Codice del Diporto emanato a luglio del 2008, ed è diventata esecutiva sabato 11 aprile con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che stabilisce i requisiti tecnici di queste nuove zattere. Le loro caratteristiche sono simili ai modelli attualmente in vigore per la navigazione senza limiti dalla costa, ma non hanno il tendalino (sono aperte), sono senza il doppio fondo e prive di luci.

Ridotte, rispetto ai modelli maggiori, anche le dotazioni interne. È prevista la presenza di un soffietto di gonfiamento, un coltello galleggiante, una torcia elettrica stagna, una sassola, un kit di riparazione, una coppia di pagaie, due spugne e un fischietto. Le zattere inoltre devono contenere anche confezioni di un quarto di litro d’acqua per ogni persona prevista in fase di omologazione. All’esterno, oltre gli estremi della marcatura prevista dalla legge, deve esserci la scritta “Zattere aperte per la navigazione entro dodici miglia dalla costa”. È prevista una prima revisione dopo 36 mesi e le successive ogni due anni.

Per consentire una graduale passaggio alla nuova zattera è allo studio un decreto ministeriale che dovrebbe consentire a chi già possiede un atollo di tenerlo fino alla prossima revisione e comunque non oltre la fine dell’anno 2009. Ricordiamo che l'obbligo dell'atollo e ora della nuova zattera aperta, è previsto per le unità da diporto che navigano dalle 6 alle 12 miglia dalla costa.




MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 2 marzo 2009
(Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’11 aprile 2009)

Caratteristiche tecniche delle zattere di salvataggio da utilizzare esclusivamente sulle unita' di diporto in navigazione entro 12 miglia dalla costa.


IL comandante GENERALE DEL CORPO
DELLE CAPITANERIE DI PORTO

Visto il decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante
«Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva
2003/44/CE, a norma dell'art. 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172;
Visto l'art. 54, comma 2, del decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146 recante il
«Regolamento di attuazione dell'art. 65 del decreto legislativo 18
luglio 2005, n. 171», il quale dispone che dal 1° gennaio 2009 gli
apparecchi galleggianti devono essere sostituiti con zattere di
salvataggio autogonfiabili i cui requisiti tecnici saranno
determinati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
Visto l'art. 3 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, recante «Norme
sul riordino della legislazione in materia portuale», che attribuisce
la competenza in materia di sicurezza della navigazione al Comando
generale del Corpo delle capitanerie di porto;
Visto l'art. 7, comma g), del decreto del Presidente della
Repubblica 3 dicembre 2008, n. 211, recante il «regolamento di
riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti»;
Visto il decreto del Ministero della marina mercantile 2 dicembre
1977, recante «Caratteristiche e requisiti degli apparecchi
galleggianti (rigidi) per la nautica da diporto» pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 338 del 13 dicembre 1997;
Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 29
settembre 1999, n. 412, «Regolamento recante norme tecniche
concernenti le caratteristiche ed i requisiti degli apparecchi
galleggianti (gonfiabili), quali mezzi collettivi di salvataggio, da
utilizzare esclusivamente sulle unita' da diporto»;
Visto il decreto dirigenziale 16 luglio 2002, n. 641, recante
«Modalita' di revisione delle zattere di salvataggio gonfiabili,
delle cinture di salvataggio gonfiabili, dei dispositivi di
evacuazione marini e degli sganci idrostatici», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 191 del 16 agosto 2002;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
12 agosto 2002, n.219, «Regolamento recante caratteristiche tecniche
e requisiti delle zattere di salvataggio da utilizzare esclusivamente
sulle unita' da diporto»

Decreta:


Art. 1.

Zattere per la navigazione entro 12 miglia


1. Ai sensi dell'art. 54 del decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, gli apparecchi
galleggianti installati sulle unita' da diporto sono sostituiti da
zattere di salvataggio aventi le seguenti caratteristiche:
a) conformi al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti 12 agosto 2002, n. 219, di seguito denominato decreto
219/2002, con le seguenti prescrizioni e deroghe all'allegato «A»:
1. paragrafo 1, lettera i) - il fondo della zattera isolato
contro il freddo non e' richiesto;
2. paragrafo 1, lettera j) - la tenda di copertura della zattera
non e' richiesta;
3. paragrafo 5, lettera b) - la zattera deve avere almeno due
tasche stabilizzatrici, di uguale volume, posizionate
simmetricamente, la cui capacita' totale non deve essere, comunque,
inferiore ad 80 litri;
4. paragrafo 6, lettera h) - il materiale retroriflettente da
installare per meta' sul fondo e per la restante parte sulla mezzeria
del tubolare superiore della zattera, deve avere una superficie
complessiva minima non inferiore a 1000 cmq;
5. paragrafo 6, lettera i) - le luci interne ed esterne non sono
richieste;
6. paragrafo 7 - le dotazioni minime di emergenza di cui deve
essere dotata la zattera sono le seguenti:

=====================================================================
tipo di dotazione | quantita'
=====================================================================
Soffietto di gonfiamento | 1
---------------------------------------------------------------------
Coltello, a lama fissa con impugnatura galleggiante (a) | 1
---------------------------------------------------------------------
Torcia elettrica stagna, dotata di idonee pile elettriche|
conservate separatamente in una busta stagna | 1
---------------------------------------------------------------------
sassola | 1
---------------------------------------------------------------------
Kit di riparazione (b) | 1
---------------------------------------------------------------------
Pagaie | 2
---------------------------------------------------------------------
Spugna | 2
---------------------------------------------------------------------
Fischietto | 1
---------------------------------------------------------------------
Contenitore di acqua (per persona) |0.250 litri

(a) deve essere collegato ad una sagola e sistemato in una tasca
vicino al punto di attacco della barbetta della zattera.
(b) comprendente almeno una serie di pezze di varia misure e
mastice adatti.
b) Almeno il tubolare superiore della zattera deve essere
realizzato in un colore altamente visibile, in accordo alla norme
internazionali vigenti.
c) Ogni zattera comprensiva delle proprie dotazioni deve essere
racchiusa in una sacca, che ne permetta il sottovuoto, a sua volta
inserita in un idoneo contenitore.
d) Agli elementi per la marcatura previsti dall'allegato «E» al
decreto 219/2002, deve essere aggiunta la dicitura «zattere aperte
per la navigazione entro dodici miglia dalla costa».
2. La prima revisione delle zattere di cui al presente articolo
deve essere effettuata a 36 mesi e le successive ogni 24 mesi.
3. Le zattere di salvataggio, per tutti gli altri aspetti non
specificatamente contemplati nel presente decreto, sono sottoposte
alla disciplina dettata con il decreto 219/2002 e devono essere
approvate in accordo alle procedure di cui all'art. 11 del medesimo
decreto.



Art. 2.

Equivalenze


1. Possono essere utilizzate, a bordo delle unita' da diporto
nazionali, zattere gonfiabili di tipo approvato o riconosciute idonee
per il diporto e per gli stessi tipi di navigazione
dall'Amministrazione di uno Stato membro dell'Unione europea o
aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo, se tali prodotti
sono conformi ad una norma o ad una regola tecnica obbligatoria per
la fabbricazione e la commercializzazione in tali Stati ed a
condizione che tale norma o regola tecnica garantisca un livello di
protezione equivalente a quello perseguito dalla presente
regolamentazione al fine della sicurezza della vita umana in mare.
Roma, 2 marzo 2009

Il comandante generale: Pollastrini
Barca Quicksilver 650 Weekend- Mercury 115 HP 4t EFI, Garmin Fishfinder 120-GPS Cobra Marine MC600CX-VHF Cobra Marine F55EU- Soffro di Pesca
2° Capo
ruggero
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- 2/10
meno male c'è lo slittamento per il 2009 !!! ho fatto revisionare l'atollo all Eurovinil l'estate scorsa !!! speriamo che qualche ditta costruttrice di zattere faccia la rottamazione ...almeno da recuperare Embarassed qualcosina !!!...ho dato una sbirciatina in giro non costano poi tanto poco queste zattere !!!, conosco un costruttore artigiano , abita in un'isola con un suo amico ....mi sembra si chiami Venerdì e lui...Robinson Rolling Eyes non so però se sono omologate !!! Rolling Eyes proverò a contattarlo con un gabbiano viaggiatore !!!!!
...uniti come a bordo...
Sottotenente di Vascello
Beny980
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- 4/10
mi che fo@#uta!
Io ora chiamo EV perchè ho la vecchia zattera oltre le 12 con revisione scaduta nel 2008 e vedo di permutarla!
Beny - BlackFin Elegance 23 + Veradino 200cv
Capitano di Fregata
goldrake_son (autore)
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- 5/10
@Van

se vuoi sposta sotto uno dei due topic

avevo apero un altro per far ripartire la discussione proprio dalla pubblicazione del decreto che adesso c'e'

Goldy Rolling Eyes Rolling Eyes
Barca Quicksilver 650 Weekend- Mercury 115 HP 4t EFI, Garmin Fishfinder 120-GPS Cobra Marine MC600CX-VHF Cobra Marine F55EU- Soffro di Pesca
Site Admin
VanBob
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- 6/10
Ah, pensavo che non li avessi letti. Smile

Guardo se negli altri già se ne parla dal dopo-pubblicazione.
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Capitano di Fregata
glucasub
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- 7/10
il mare va' rispettato e temuto se no lui non rispetta te' perche' di te non ha paura.

ex king 600 exl. suzuk idf 115,
ex joker club. 20 yamf100
ex marshall m100 tohatsu 70
ex joker coaster 470 tohatsu 70
ex gommonautica g45 top700
Sottotenente di Vascello
Beny980
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- 8/10
dato uno sguardo al sito EV...c'è già il listino! Io sono una belva!
Beny - BlackFin Elegance 23 + Veradino 200cv
Capitano di Corvetta
cirieh
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- 9/10
Beny980 ha scritto:
Io sono una belva!


2-0 e 0-4 Sbellica
Sottotenente di Vascello
Beny980
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- 10/10
mi spiace ma non sono un calciofilo! Wink Cioè se il Palermo vince mi fa piacere...ma il fatto che abbuschi non mi socnvolge più di tanto!
Mi fa più rabbia pagare 1000€ per la zattera!
Beny - BlackFin Elegance 23 + Veradino 200cv
Sailornet