Periodo validita di multa autovelox fisso [pag. 2]

Capitano di Fregata
squalo_1985 (autore)
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- 11/51
ma se l auto,è un auto in prestito ,come si agisce?
Contrammiraglio
albertgazza
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- 12/51
squalo_1985 ha scritto:
ma se l auto,è un auto in prestito ,come si agisce?


la sanzione " arriva " all'intestatario del veicolo, il quale poi te la " gira"
Capitano di Corvetta
clacla
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- 13/51
squalo_1985 ha scritto:
ma se l auto,è un auto in prestito ,come si agisce?

Ciao in poche parole insieme alla notifica con relativo modulo ccp per il pagamento, viene allegato un ennesimo modulo da compilare con i vari dati di colui che ha commesso l' infrazione, se tale modulo non viene riconsegnato entro 60gg dalla notifica viene recapitata un ennesima multa che varia da 250 ai 1000 euro, questo però è l' unico metodo per salvare i punti patente.
Ciaooooooooooooo
Claudio
Gobbi Cruiser 570; Mercury 75/90cv 2t ; Garmin Fishfinder 90
Ammiraglio di divisione
sella e lele
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- 14/51
albertgazza ha scritto:
Ciao
gironzolando ho trovato questo sotto riportato:


Multe: valida la notifica anche oltre i 150 giorni

mercoledì 12 settembre 2007 by Finanziamenti

Una circolare emanata dal Dipartimento Pubblica Sicurezza del Ministero dell’Interno ha chiarito che anche per le multe per infrazioni al Codice della Strada la notifica di infrazione è valida anche quando raggiunge il destinatario oltre il termine previsto dalla legge (150 giorni), purché la Pubblica Amministrazione abbia spedito il plico prima di tale scadenza.
A partire quindi dal 20 Agosto le multe notificate oltre il termine dei 150 giorni, ma spedite prima di tale scadenza sono valide.


E del 2007 , non so quindi se è stata superatada altre circolari.
Spero ti sia utile.

Alberto



mi sembra che sia stata superata, perchè se la multa te la spediscono prima dei 150 giorni e poi le poste ci mette 6 mesi per recapitartela, quindi fuori dei 150 giorni, tu non devi pagare.....

ho fatto due ricorsi lo scorso hanno e vinti... dalla data dell'infrazione alla data di notifica nn devono essere passati 150 giorni....
se invece stanno dentro il limite e tuoi fai ricorso al GdP e spedisci il tutto con raccomandata con ricevuto di ritorno e quest'ultimo non ti risponde enro un anno, l'atto cade in prescrizione ( e il caso del mio secondo ricorso )
che il vento sia sempre in poppa!!!!!!
Ammiraglio di squadra
marco57
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- 15/51
clacla ha scritto:

Ciao in poche parole insieme alla notifica con relativo modulo ccp per il pagamento, viene allegato un ennesimo modulo da compilare con i vari dati di colui che ha commesso l' infrazione, se tale modulo non viene riconsegnato entro 60gg dalla notifica viene recapitata un ennesima multa che varia da 250 ai 1000 euro, questo però è l' unico metodo per salvare i punti patente.
Ciaooooooooooooo


Occhio a questo, conosco uno che c'è cascato!
Le persone esistono per essere amate, le cose esistono per essere usate.
Se c'è tanto caos in questo mondo, è perchè le cose vengono amate e le persone usate.
Ammiraglio di squadra I.S.
bobo
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- 16/51
uno?
e' frequentissimo!
la gente paga e non comunica "ero io"
e si becca altri 250 e spicci euro di multa...
Sad
e non c'è nulla da fare! è inopponibile perchè la legge tutela tutti, ma non coloro che non leggono TUTTO un atto ufficiale che gli viene notificato...
Ammiraglio di squadra
marco57
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- 17/51
bobo ha scritto:
e non c'è nulla da fare! è inopponibile perchè la legge tutela tutti, ma non coloro che non leggono TUTTO un atto ufficiale che gli viene notificato...


E magari invece che scriverlo in piccolo in un angolo metterlo ben evidenziato ...? Mad

o dare la possibilità di comunicarlo in seguito alla ricezione della lettera che avvisa della sottrazione punti ... già, così loro non incassano l'ulteriore multa!
Le persone esistono per essere amate, le cose esistono per essere usate.
Se c'è tanto caos in questo mondo, è perchè le cose vengono amate e le persone usate.
Tenente di Vascello
marco62
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- 18/51
roland ha scritto:
non vorrei dire eresie ma ricordo qualcosa come "entro il 151 esimo giorno dalla data dalla quale e' stato possibile risalire alla proprieta' della vettura . Cioe' non sono certo se i 150 giorni decorrano dal flash o da quando il pra o chi per lui fornisca i dati alla p.s.



Esattamente.
Loro la devono spedire (attenzione il termine si riferisce alla spedizione) entro 150 giorni dall' accertamento della proprietà.
Devono comunque impiegare un tempo congruo.
Non è che ci possono mettere un mese, salvo complicazioni.
Capitano di Fregata
luca74
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- 19/51
Ragazzi non vorrei sbagliare...ma non troppo tempo fa mi sembra che il limite massimo di notifica dell'infrazione fosse stato aggiornato da 150 a 180giorni...non ne sono sicuro,magari mi hanno detto una cretinata,ma mi sembra sia così.
Credo comunque che convenga informarsi presso una fonte sicura.
Ammiraglio di squadra I.S.
bobo
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- 20/51
eccola....
mi chiedo chi mette in giro queste favole metropolitane (sia relative al decorrere del termine, sia alla lunghezza del termine).
riporto stralcio del 201 CDS.

qualora la violazione non possa essere immediatamente contestata, il verbale, con gli estremi precisi e dettagliati della violazione e con la indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata, deve, entro centocinquanta giorni dall'accertamento, essere notificato all'effettivo trasgressore o, quando questi non sia stato identificato e si tratti di violazione commessa dal conducente di un veicolo a motore, munito di targa, ad uno dei soggetti indicati nell'art. 196, quale risulta dai pubblici registri alla data dell'accertamento.

quindi l'accertamento è momento che si riferisce solo alla commessa violazione, non altro (il "chi"). tanto che la subordinata successiva (o, quando sia soggetto diverso....) non riporta diverse indicazioni rispetto al decorrere del termine di 150 giorni.

semmai, occorre sapere che è del tutto legittimo che l'infrazione di eccesso di velocità rilevata con autovelox fisso (o casi simili di accertamento senza personale) sia stata commessa, per esempio, il 1 gennaio... che sia stata accertata il 5 gennaio presso gli uffici e quindi il termine decorre non dal 1 gennaio ma dal 5 gennaio.
questo termine iniziale (il momento dell'accertamento), se diverso dal momento dell'infrazione deve essere indicato nel verbale affichè sia differito il decorrere del termine. se manca (e son decorsi più di 150 giorni dalla data dell'infrazione) la multa è nulla, anzi annullabile.
quindi, se in data 5 giugno mi arriva la multa per l'eccesso di velocità del 1 gennaio i casi sono due: o hanno scritto che l'hanno accertata il 5 gennaio, oppure è opponibile per avvenuta scadenza del termine del 201 cds
Sailornet