Chi paga i danni se un mio automezzo prende fuoco? [pag. 2]

Ammiraglio di divisione
Sardomar
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- 11/28
Purtroppo nella mia città ci sono stati tantissimi episodi di atti vandalici messi a segni da teppisti che la stampa locale ha nominato "Banda della diavolina". Ebbene sono tantissime le vertenze aperte perchè le assicurazioni non pagano i danni a terzi perchè non essendoci responsabilità da parte del proprietario dell' auto incendiata (la responsabilità - penale e civile - è dell'autore del fatto) l'a clausola di Responsabilità civile non può essere invocata.
La vita è come la marea..........

Sacs 590J;Mercury Optimax 150; Geonav 5 touring con black box: carrello Ellebi Thule
2° Capo
LordShark
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- 12/28
Non vedo il problema, questo caso è off-topic perchè il proprietario non essendo responsabile dell'atto non è tenuto a risarcire alcunché.
Ammiraglio di divisione
Sardomar
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- 13/28
LordShark ha scritto:
Non vedo il problema, questo caso è off-topic perchè il proprietario non essendo responsabile dell'atto non è tenuto a risarcire alcunché.


Ciò non toglie che i proprietari delle auto coinvolte gli facciano causa per risarcimento con tutte le rogne che ne conseguono.
La vita è come la marea..........

Sacs 590J;Mercury Optimax 150; Geonav 5 touring con black box: carrello Ellebi Thule
Tenente di Vascello
marco62
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- 14/28
marco62 ha scritto:
La mia assicurazione ha una clausola a parte per questo tipo di sinistri. E si paga a parte. Ora non ho il contratto sotto mano ma credo che senza questa condizione particolare i danni ad un veicolo incendiato a causa della mia auto che prende fuoco non è coperto dalla normale responsabilità civile.


Ecco la clausola.
RICORSO TERZI DA INCENDIO. – L’Im -
pre sa in caso di incendio, esplosione o scoppio
del veicolo assicurato, che impegni la
responsabilità dell’Assicurato per fatto non
inerente la circolazione stradale, risponde dei
danni materiali e diretti cagionati a terzi (alla
persona, a cose o animali) con il limite massimo
di € 300.000,00.
Sono in ogni caso esclusi i danni a cose ed animali
in uso, custodia o possesso del Con tra ente
e/o dell’Assicurato.
Tenente di Vascello
marco62
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- 15/28
bobo ha scritto:


che c'entra il "ricorso terzi" adesso??????

.


Questa clausola si chiama appunto ricorso terzi.
Ammiraglio di squadra I.S.
bobo
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- 16/28
se non ci fosse sarebbero ugualmente tenuti.....

inoltre:
che impegni la
responsabilità dell’Assicurato per fatto non
inerente la circolazione stradale


vuol dire: che è "colpa" (in solido) del proprietario assicurato e quindi: intanto pagano (o devono pagare, il che per me si equivale) e poi si rivaranno sui responsabili, se e quando saranno accertati.

mi piacerebbe averne per le mani!!! (leggi: penne stilo)
Tenente di Vascello
marco62
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- 17/28
E se si scopre che il responsabile sono io si rivalgono su di me. Invece con questa clausola pagano e basta.
E' così bobo?
Ammiraglio di squadra I.S.
bobo
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- 18/28
no, non è così.
solo e soltanto se lo hai fatto per dolo, allora è cosi' (ed infatti si tratta di regresso, a volte con poche lire pattiziamente escluso*), ma se è semplice colpa....
niet!

*= non è del tutto esatto: a volte si può escludere la rivalsa per lo stato di ebbrezza... di certo non per aver appiccato il fuoco!
sarebbe proprio truffa ai danni della Ass.ne!!!!
Tenente di Vascello
marco62
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- 19/28
Sorge spontanea una domanda:
che la pago a fà sta "condizione particolare"?
Ammiraglio di squadra
MaxM100
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- 20/28
bobo ha scritto:
...se non ci fosse sarebbero ugualmente tenuti.....


I danni da incendio a Terzi quando il veicolo è in circolazione in area pubblica o equiparata a pubblica è compreso nella Resp. Civile obbligatoria.
La garanzia "ricorso terzi" di cui parla Marco 62 si attiva quando l'incendio danneggia terzi mentre l'auto è in sosta in aree private non equiparate.

L'art. 3 comma 2 del D.M. 86 (01.01.2008) recita :
a) sono equiparate alle strade di uso pubblico tutte le aree, di proprietà pubblica o privata, aperte alla circolazione del pubblico ;
b) sono considerati in circolazione anche i veicoli in SOSTA su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate "

Per concludere:
1) sosta su strada pubblica o ad essa equiparata : garanzia RCA obbligatoria;
2) sosta su area privata non equiparata : garanzia Ricorso Terzi.


marco62 ha scritto:
Sorge spontanea una domanda:
che la pago a fà sta "condizione particolare"?


Leggi la clausola ... Wink

"per i fatti non inerenti la circolazione stradale" quindi quello che potrebbe accadere durante la sosta nelle suddette "aree private chiuse alla circolazione pubblica" .

Per i danni inerenti la circolazione esiste una recente sentenza della Cassazione ( n. 3108/2010 - terza sezione civile ) che riconferma che quel tipo di danno è compreso nella RCA obbligatoria.

"Danni a terzi risarcibili per l'incendio del veicolo - I danni derivati a terzi dall'incendio di un veicolo parcheggiato devono sempre essere risarciti dall'assicurazione, a meno che il fuoco non sia stato appiccato in maniera dolosa. Anche la sosta, infatti, rientra nel concetto di circolazione sulla pubblica via....". ( fonte : Il sole 24ore - 22/02/2010 )
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