Copiare cartografia Navionics da scheda SD a microSD

Capitano di Fregata
Brig (autore)
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Premetto di aver cercato nei post precedenti dove è indicato che la copia della cartografia Navionics Gold da scheda SD a microSD non è possibile su schede di memoria non originali.
Io posseggo la microsd originale della navionics vuota che è uscita dalla confezione dell'eco (Elite 5 Combo) e servirebbe per scaricare le mappe on line. Visto che avrei trovato una cartografia usata ma su sd, secondo voi posso copiarla e farla funzionare sullo strumento?
Εγώ ειμί ό δεμιουργός
Capitano di Fregata
marcop20
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No!
Non si può fare e comunque non funzionerà!
Capitano di Fregata
Brig (autore)
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Mi' che categorico.
Puoi spegarmi, visto che sai, qualcosa in più?
Εγώ ειμί ό δεμιουργός
Capitano di Fregata
marcop20
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categorico.....?????

Non si possono duplicare poichè fare copie di cartografie è illegale (quindi qui su gommonauti non credo che mai troverai dei post in merito).

Nel tuo caso specifico ammesso che si possa duplicare, anche se si tratta di effettuare un cambio di supporto questo non invaliderebbe comunque il funzionamento della vecchia scheda quindi si tradurrebbe comunque in una copia illegale.

Tempo fa la navionics stessa fece una spece di campagna che promuoveva il cambio di supporto inviando il vecchio ed ottenendo il novo con un forte sconto, prova a chiedere a qualche rivenditore ufficiale, magari c'è ancora qualcosa del genere.

Per quanto invece riguarda le problematiche tecniche in merito non credo che sia il caso parlarne qui! Wink
Capitano di Fregata
Brig (autore)
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Allora, Marco, esiste, qualora tu non lo sapessi, la possibilità di eseguire copie tassativamente personali delle opere protette da diritti d'autore.
La cartografia digitale non dovrebbe (pongo il condizionale perchè mi riservo di approfondire alla fonte - potrei sbagliarmi - tale aspetto pur se, tuttavia, sono abbasta certo dell'esistenza di tale possibilità) sottrarsi a tale eccezione, consentando, pertanto di eseguire copie di backup ad uso esclusivo dell'utente finale, acquirente, utilizzatore ultimo che dir si voglia. Potrebbe essere come dici tu ma nutro seri dubbi e ripeto, al fine di evitare di veicolare notizie errate o contrarie alla legge, mi riservo di approfondire la questione.
Quindi acquisito il diritto di godimento dell'opera assieme al supporto originale, secondo tale intepretazione, posso eseguire una copia di sicurezza per evitare di esporre l'originale a danneggiamento o smarrimento. Quello che sicuramente non posso fare è vendere tale copia o semplicemente consentirne l'utilizzo a terzi .
Detto questo, non vedo i motivi per i quali dici che non sia il caso di parlare di questioni tecniche qui visto che, sempre nella più completa legalità, qualcuno avrebbe gia potuto affrontare il problema. Wink Wink
Εγώ ειμί ό δεμιουργός
Capitano di Fregata
marcop20
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Non è che quello che dico io è tassativo e categorico, anzi posso pure sbagliare.
Fa le ricerche del caso, magari è appunto come dici tu e può tornare utile a qualcuno.

Per quanto invece riguarda le questioni più tecniche credo che affrontando il problema qui sia come incentivare lo studio su come copiare illegalmente qualcosa.
Capitano di Fregata
Brig (autore)
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marcop20 ha scritto:
Per quanto invece riguarda le questioni più tecniche credo che affrontando il problema qui sia come incentivare lo studio su come copiare illegalmente qualcosa.

Scusami davvero se ti contraddico ancora ma non sono daccordo.
Comunque va bene, vediamo di fare un po' di chiarezza in più sull'argomento che, come giustamente dici tu, può tornare utile anche ad altri.
Intanto ho inviato una mail direttamente a Navionics e, se mi degnano di risposta, ve ne rendo partecipi.
Εγώ ειμί ό δεμιουργός
Ammiraglio di squadra
Gulliver
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Se trovi il sistema direi che puoi tranquillamente divulgarlo, perchè fare una copia personale di backup è un diritto che sosterrei davanti a qualsiasi tribunale.

Io personalmente ho la carta su una scheda grossa e per cambiare lo strumento dovrei ricomprarla. Anche se auspicherei una campagna per il cambio scheda pagando il prezzo di un supporto e restituendo la vecchia.
Guardiamarina
FreshWater
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L’articolo 71 sexies della legge sul diritto d’autore regolamenta la copia per uso personale (cosiddetta copia privata): “È consentita la riproduzione privata di fonogrammi e videogrammi su qualsiasi supporto, effettuata da una persona fisica per uso esclusivamente personale, purché senza scopo di lucro e senza fini direttamente o indirettamente commerciali, nel rispetto delle misure tecnologiche di cui all'articolo 102-quater”.
Dato che i software e le opere audiovisive sono solitamente registrati su supporti danneggiabili e deteriorabili, è prevista, senza necessità di autorizzazione, la possibilità di realizzarne una copia per esclusivo uso personale. Ci sono però dei limiti: la copia non può essere venduta, né prestata, né può essere visionata in contemporanea con l’originale, e non può essere realizzata da terzi.

La riproduzione per uso personale secondo alcuni è un vero e proprio diritto, mentre per altri è una semplice facoltà negoziabile dal titolare dei diritti. Infatti, al fine di evitare duplicazioni abusive di opere digitali, i produttori hanno realizzato sistemi di protezione (misure tecnologiche di protezione o MTP) che impediscono la duplicazione dell’opera.
Ci sono diversi sistemi di protezione, dai sistemi anticopia che impediscono la duplicazione, ai sistemi antiaccesso che utilizzano metodi di cifratura e password per impedire la fruizione dell’opera, ai watermark (tatuaggi digitali) che non impediscono la fruizione dell’opera ma sono utilizzati solo ai fini del tracciamento dell’opera medesima.
L’uso di tali sistemi di protezione talvolta impedisce addirittura la fruizione dell’opera originale,ad esempio a causa di incompatibilità col sistema sul quale l’opera veniva eseguita. Soprattutto, però, l’uso delle misure di protezione impedisce generalmente la possibilità di utilizzare l’opera su dispositivi diversi da quelli prodotti da una determinata azienda. Tale limitazione si scontra ovviamente con la disciplina antitrust, portando a restringere la concorrenza. Secondo alcuni l’uso di tali misure (DRM) potrebbe essere paragonabile all’imposizione di clausole vessatorie, cioè clausole che determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio di diritti ed obblighi derivanti dal contratto.
Infine, i sistemi di protezione pongono problemi anche di tutela della privacy e della riservatezza dei consumatori, pensiamo principalmente ai watermark o a quelle misure di protezione che tracciano gli utilizzi dell'opera medesima. Le attività di raccolta di informazioni di natura personale, infatti, sono consentite solo in presenza di una idonea informativa fornita al titolare dei dati, in questo caso l’acquirente dell’opera, e a seguito del rilascio di apposito consenso. Nel caso in cui tali informazioni siano utilizzate per profilare gli utenti è necessaria la notifica preventiva del trattamento al Garante per la Privacy. In assenza di tali precauzioni il trattamento deve ritenersi illecito ai sensi dell’articolo 167 del codice della privacy (trattamento illecito dei dati) o del 161 (omessa o inidonea informativa all’interessato) o dell’articolo 163 (omessa o incompleta notificazione). La prima ipotesi è un vero e proprio reato punito con pene detentive, le altre due sono sanzioni amministrative.

Tornando alla copia privata, vediamo che le misure di protezione confliggono con le misure in tema di libere utilizzazioni, in quanto impediscono, appunto, la realizzazione della copia medesima. La legge attualmente subordina la possibilità di realizzare la copia privata all’assenza di misure tecnologiche poste a tutela dell’opera digitale. Quindi, la legge prevede la copia per uso personale, ma punisce come reato la violazione delle protezione anti-copia, in quanto si altera (cracking) il software medesimo. La sentenza n. 8787 del 2009, emessa dal tribunale di Milano, nega, in presenza di misure anti-copia, il diritto di creare una copia privata di un Dvd regolarmente acquistato o di ottenerne un’altra dal produttore. Quindi, una limitazione tecnologica imposta da una azienda privata ad un suo prodotto, di fatto giustifica la compressione di un diritto previsto dalla legge, nonostante il titolare dei diritti non subisca alcun danno dalla duplicazione!
Ovviamente questo aspetto è maggiormente comprensibile se si pensa che l’opera digitale non si acquista, ma si ottiene una mera licenza d’uso della stessa. Con il contratto di licenza l’autore trasferisce solo alcuni diritti al licenziatario, cioè l’acquirente, diritti necessari e sufficienti alla fruizione privata dell’opera in questione. Per cui anche il diritto alla copia privata diviene una eccezione limitabile, anche se è prevista dalla legge.
In realtà è proprio questo aspetto che rende meno comprensibile la pronuncia del tribunale di Milano, in quanto il diritto di utilizzazione del contenuto rimane anche in caso di distruzione del supporto fisico, appunto perché si acquista il diritto d’uso slegato dal supporto fisico. Pensiamo al download, si acquista il file immateriale, non certo il supporto che è poi l’hard disk che già si possiede.

La copia privata, infine, non è prevista per i programmi, ma solo per le opere audiovisive, per cui i software possono essere oggetto solo di copie di backup (cosiddetta copia di riserva).

Copia di riserva
Mentre la copia privata può essere eseguita senza un particolare motivo, purché per uso personale, la copia di riserva, prevista dall’articolo 64 ter della legge sul diritto d’autore (“non può essere impedito per contratto, a chi ha diritto ad usare una copia del programma per elaboratore, di effettuare una copia di riserva del programma, qualora tale copia sia necessaria per l’uso”), ha lo scopo specifico di proteggere l’utente dalla perdita o distruzione del supporto. Tale diritto è previsto espressamente solo per i programmi (software), non per le opere audiovisive, anche se alcuni autori ritengono che il principio possa essere esteso a queste ultime. In tal senso si espresse, infatti, nel lontano 1997, il pretore di Pescara con la sentenza n. 1769, statuendo che si dovesse ritenere separato il diritto d’autore dalla materialità del supporto magnetico, e che la duplicazione aveva appunto lo scopo di preservare l’opera, essendo il supporto magnetico di per sé deteriorabile.
La copia di riserva, comunque, per come è intesa oggi è ben diversa dalla copia privata. Chi effettua una copia di riserva di un software deve essere proprietario dell'opera originale, o comunque, deve avere il diritto di usare una copia del programma per elaboratore. Lo stesso non si può dire per la duplicazione di film e musica, dal momento che chi realizza una copia privata può essersi limitato a prendere in prestito da altri l'originale, senza esserne proprietario in alcun modo (a condizione che la riproduzione sia effettuata personalmente dal soggetto in questione).
È quindi evidente che l’autore di software è più tutelato rispetto all’autore di fono-videogrammi.


piccolo estratto dall'articolo sul diritto d'autore di Bruno Saetta
...quando mi è stato chiesto "ma sei matto a prendere una barca?" io ho risposto "sarei matto a non prenderla"
Capitano di Fregata
Brig (autore)
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Perfetto! una gran bella spiegazione e precisazione. Non so se mi è sfuggito tra le tue note ma la cosa essenziale, ai fini della corretta applicazione della deroga al divieto di duplicazione è il possesso congiunto dell'originale. Cioè quello che puo distinguere la copia pirata da quella di backup è sicuramente è il possesso o meno dell'esemplare con regolare licenza ovvero originale.
Per esempio se a casa ho dieci cd (parliamo di musica) di altrettanti autori, posso tranquillamente avere anche le copie di ognuno in quanto è la prova che tali opere non sono state acquistate tramite canali illeciti ma nel pieno rispetto del dirito d'autore.
Εγώ ειμί ό δεμιουργός
Sailornet