Garanzia motore acquistato da privato [pag. 5]
gosbma
1
- 41/52
Credo che Gulliver abbia spiegato in modo chiarissimo ed esaustivo i termini della questione, compreso il fatto che stante i valori in campo (valore della merce e costo di una eventuale controversia legale) questa è pura discussione accademica ..... quando si fa un acquisto tra privati la miglior cosa è controllare scrupolosamente la merce prima di comprare sapendo però che non tutte le magagne sono visibili e poi ...... fare gli scongiuri
bobo
- 42/52
bobo
- 43/52
Deve essere la firma Max che porta male.....
coaster650
- 44/52
Gulliver ha scritto:Il venditore non deve avere colpa per rispondere.
....colpa o non colpa, ne risponderebbe il venditore perchè la cosa che ha venduto non è adatta all'uso,
Come venditore privato per quanto tempo ho questo vincolo?
bobo
- 45/52
1495 Codice civile
Un anno dalla consegna
Un anno dalla consegna
gosbma
- 46/52
Anche con la formula visto e piaciuto ?
Gulliver
1
- 47/52
maxkor ha scritto:Il venditore privato risponde solo dei difetti di sua conoscenza e taciuti all'acquirente
E noi che perdevamo tempo a ragionarci su
martiello123
- 48/52
quindi, se comunque il venditore e' chiamato a rispondere di una difettosita' pregressa alla vendita, quale sarebbe, legalmente parlando, la differenza tra il semplice vizio e il vizio occulto? Cosi' sembrerebbe nessuna
Gulliver
- 49/52
Il vizio semplice è riconoscibile subito, il vizio occulto si manifesta in un momento successivo
Parlavamo del guasto alla centralina, quello potrebbe essere un vizio occulto.
Se manca l'elica il vizio è palese.
Tranne se vendi a Fiumicino
Parlavamo del guasto alla centralina, quello potrebbe essere un vizio occulto.
Se manca l'elica il vizio è palese.
Tranne se vendi a Fiumicino
isla
- 50/52
io metto sempre visto e piaciuto:
E' invalso spesso l'uso, nella vendita fra privati, di escludere la garanzia del bene.
Tale patto, a differenza di patti simili stipulati fra consumatori e venditori professionali, risulta possibile e valido, siccome non contrario a norme imperative inderogabili.
Pertanto, pur essendo prevista la garanzia anche per la vendita fra privato e privato, la stessa può essere espressamente esclusa in modo legittimo con un adeguato patto ovvero con una esplicita precisazione del venditore.
Se invece manca tale patto (cioè se la garanzia non è espressamente esclusa) dovrebbero valere le regole che seguono.
Per un oggetto usato, in base all’art. 1491 cod. civ., deve considerarsi esclusa la garanzia per vizi della cosa se al momento del contratto l’acquirente conosceva, o anche solo poteva facilmente con diligenza conoscere, i vizi della cosa stessa (vizi riconoscibili), salvo in tal caso che il venditore abbia espressamente dichiarato (e con ciò garantito) che la cosa era esente da vizi.
Di norma nella vendita dell’usato, specie fra privati si utilizza invero molto spesso la dizione “visto e piaciuto” che vale come limitazione (od esclusione) della garanzia per vizi, se non addirittura come almeno tacito riconoscimento che non vi sono vizi palesi né facilmente riconoscibili e che quindi per il bene, essendo accettato così come si trova, è esclusa la garanzia -.
Altrettanto sarà esclusa la garanzia, di nuovo art. 1491 c.c., non solo laddove venga pattuita la clausola “visto e piaciuto” e comunque non vi siano vizi noti o riconoscibili, ma altresì nei casi in cui i vizi non noti derivino in seguito al naturale stato di vetustà del bene e non già da vizi occulti o nascosti dal venditore, od a maggior ragione da fatti accidentali (cadute ecc...)
E' invalso spesso l'uso, nella vendita fra privati, di escludere la garanzia del bene.
Tale patto, a differenza di patti simili stipulati fra consumatori e venditori professionali, risulta possibile e valido, siccome non contrario a norme imperative inderogabili.
Pertanto, pur essendo prevista la garanzia anche per la vendita fra privato e privato, la stessa può essere espressamente esclusa in modo legittimo con un adeguato patto ovvero con una esplicita precisazione del venditore.
Se invece manca tale patto (cioè se la garanzia non è espressamente esclusa) dovrebbero valere le regole che seguono.
Per un oggetto usato, in base all’art. 1491 cod. civ., deve considerarsi esclusa la garanzia per vizi della cosa se al momento del contratto l’acquirente conosceva, o anche solo poteva facilmente con diligenza conoscere, i vizi della cosa stessa (vizi riconoscibili), salvo in tal caso che il venditore abbia espressamente dichiarato (e con ciò garantito) che la cosa era esente da vizi.
Di norma nella vendita dell’usato, specie fra privati si utilizza invero molto spesso la dizione “visto e piaciuto” che vale come limitazione (od esclusione) della garanzia per vizi, se non addirittura come almeno tacito riconoscimento che non vi sono vizi palesi né facilmente riconoscibili e che quindi per il bene, essendo accettato così come si trova, è esclusa la garanzia -.
Altrettanto sarà esclusa la garanzia, di nuovo art. 1491 c.c., non solo laddove venga pattuita la clausola “visto e piaciuto” e comunque non vi siano vizi noti o riconoscibili, ma altresì nei casi in cui i vizi non noti derivino in seguito al naturale stato di vetustà del bene e non già da vizi occulti o nascosti dal venditore, od a maggior ragione da fatti accidentali (cadute ecc...)
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