Rimessaggio solo per gommonauti [pag. 4]

Tenente di Vascello
fongio
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Esatto.
Capitano di Fregata
carunchio
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misterpin ha scritto:
Ho trovato un laboratorio capannone di 140 mq a € 8000 annue se ci fossero almeno 10 adesioni si potrebbe andare a vederlo. Ora vediamo chi è interessato


secondo me in 140 mq riesci a farci stare 4/5 gommoni al massimo! e tra l'altro piccoli... 8)
Contrammiraglio
stik58
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carunchio ha scritto:
misterpin ha scritto:
Ho trovato un laboratorio capannone di 140 mq a € 8000 annue se ci fossero almeno 10 adesioni si potrebbe andare a vederlo. Ora vediamo chi è interessato


secondo me in 140 mq riesci a farci stare 4/5 gommoni al massimo! e tra l'altro piccoli... 8)



gommone da 5.5 metri sul carrello: lunghezza circa 7 m larghezza 2.5 circa. Poi mettici lo spazio per poterlo muvere anche se manovrato a mano per evitare di dover spostare anche gli altri per uscire o entrare. La piazzola deve secondo me essere almeno 5 x 8. Se consideri 5 gommoni almeno ti ci vogliono 200 mq.
Viviamo tutti sotto lo stesso cielo, ma non tutti abbiamo lo stesso orizzonte
Ammiraglio di squadra
misterpin (autore)
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stik58 ha scritto:
carunchio ha scritto:
misterpin ha scritto:
Ho trovato un laboratorio capannone di 140 mq a € 8000 annue se ci fossero almeno 10 adesioni si potrebbe andare a vederlo. Ora vediamo chi è interessato


secondo me in 140 mq riesci a farci stare 4/5 gommoni al massimo! e tra l'altro piccoli... 8)



gommone da 5.5 metri sul carrello: lunghezza circa 7 m larghezza 2.5 circa. Poi mettici lo spazio per poterlo muvere anche se manovrato a mano per evitare di dover spostare anche gli altri per uscire o entrare. La piazzola deve secondo me essere almeno 5 x 8. Se consideri 5 gommoni almeno ti ci vogliono 200 mq.

5X8 la piazzola e per tirarlo fuori gli vuoi lasciae la corsia libera???
Sottocapo
trionfale
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- 35/42
fongio ha scritto:
Ti rispondo con piacere mentre lavoro: sto progettando un adeguamento antincendio di un'autorimessa ... guarda caso! Smile ................. Se hai un box auto, il problema non sussiste, perché è equivalente all'auto, quindi nel tuo box ci puoi mettere un'auto o un natante a tua discrezione............


Interessantissimo!
nel mio condominio c'è il solito rompi... che si lamenta perche a volte parcheggio il rimorchio nell'autorimessa chiusa del condominio sul posto auto a me assegnato. Il regolamento di condominio recita al riguardo che "è vietato destinare i posti macchina del locale garage ad altro uso che non sia quello di rimessaggio con esclusione quindi di ogni altra destinazione".

La tua equazione auto = natante è davvero un toccasana per me! Conosci articoli o giurisprudenza dove ciò è citato?
Tenente di Vascello
fongio
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- 36/42
Eccomi qua, rispondo subito al tuo appello.
Innanzitutto ti preciso che non sono un avvocato, quindi la mia conoscenza di "legge" è limitatissima. Sono un Ingegnere e mi occupo (anche) di prevenzione incendi, prevalentemente in ambito condominiale ... ed in questo qualche contributo posso dartelo ma ho competenza in ambito di "prevenzione incendi", molto marginale in ambito di diritto civile e giurisprudenza in materia condominiale.
Cerco innanzitutto di capire in che caso ci stiamo "addentrando".
Tu parli di posto "assegnato" ... quindi si tratta di un'autorimessa interrata "a spazio aperto", senza delimitazioni (box) dove la proprietà è "comune", quindi "condominiale", ed il condominio ha deciso di assegnare i vari posti per regolamentarne l'uso ... cosa legittima.
Dalla parte di regolamento che mi citi non vedo in che cosa tu lo stia contravvenendo: lo usi come rimessaggio ... non è specificato che deve essere utilizzato solo come rimessaggio di auto. Se tu ci mettessi un container con dentro dei mobili ... questo sarebbe un magazzino e non un rimessaggio.
In quanto all'equazione "auto = natante" ... entriamo nel mondo della prevenzione incendi ... ed iniziamo da qui:
Le norme antincendio definiscono alcune "attività" (le chiamano così) a maggior rishio d'incendio e che come tali sono soggette al controllo di prevenzione incendi ( ... ai sensi dell'art. 4 della legge 26/07/1965 n. 966 e del D.M. 16/02/1982).
Questo elenco è allegato al D.M. 16/02/1982 e cita 97 "attività".
La n° 92 è così identificata:
"Autorimesse private con più di 9 autoveicoli, autorimesse pubbliche, ricovero natanti, ricovero aeromobili " e le suddivide poi in 3 categorie: con capienza fino a 50 autoveicoli, superiore a 50 ma fino a 300, superiore a 300.
Se la tua autorimessa condominiale ha capienza superiore a 9 autoveicoli allora è soggetta al controllo dei VVF, quindi deve avere un Certificato di Prevenzione Incendi (CPI) ... vabbè, ma non è questo che mi hai chiesto.
Nel testo però che identifica l'attività 92 c'è già la risposta alla tua domanda nell'ambito della prevenzione incendi.
C'è però un problema che mi riservo di approfondire nei prossimi giorni: la costruzione e l'esercizio di un'autorimessa è regolamentata dal D.M. 1 febbraio 1986, che definisce dei requisiti tecnici minimi ... ma all'inizio chiarisce e definisce i termini.
Definisce quindi il termine "autorimessa" ... "... al ricovero, alla sosta e alla manovra degli autoveicoli ...." e poi il termine "autoveicolo: veicolo o macchina muniti di motore a combusitione interna". Una interpretazione "stretta" di questo punto potrebbe esserti sfavorevole. Ma ti posso aiutare così: a breve debbo consegnare pratiche ai VVF. In quell'occasione rivogo la domanda ad un funzionario e vedo se esiste qualche circolare interna che chiarisce meglio questo punto, poi ti aggiorno. Wink
Contrammiraglio
CHICCA
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fongio ha scritto:
Eccomi qua, rispondo subito al tuo appello.
Innanzitutto ti preciso che non sono un avvocato, quindi la mia conoscenza di "legge" è limitatissima. Sono un Ingegnere e mi occupo (anche) di prevenzione incendi, prevalentemente in ambito condominiale ... ed in questo qualche contributo posso dartelo ma ho competenza in ambito di "prevenzione incendi", molto marginale in ambito di diritto civile e giurisprudenza in materia condominiale.
Cerco innanzitutto di capire in che caso ci stiamo "addentrando"....................... OMISSIS
poi ti aggiorno. Wink


Il tuo escursus è senz'altro utile per le spiegazioni tecniche ed il richiamo alle leggi, ma un pò troppo "Addentrato" nell'argomento che magari per molti utenti risulta ostico.
Potremmo semplificarlo in due articoli semplici:
A - su proprietà privata non adiacente a terzi sussiste una capannone di 140 mt quadri nel quale il proprietario ripone 6 gommoni con carrello , ed ovviamnete deve cmq rispettare tutte le normative di cui ai decreti che hai citato..., se poi si va sull'interrato, sulla vicinanza a terzi ed ovviamente si prende in considerazione l'assicurazione e la dichoarazione d'uso o ll'uso vero e proprio cui è adibito il capannone/rimessaggio..., si va incontro ad una ulteriore appesantimento delle restrizioni mirate alla sicurezza...etc. etc.
B - Nel caso in cui su un posto condominiale o piazzola o box che sia citata a regolamento di condominio "assegnato auto" ed esplicitamente altrettanto citato il "divieto di utilizzazione in altro modo" , non parchegi neanche la bicicletta dato che le restrizioni condominiali dettate da un regolamento votato ed approvato a maggioranza , diventano legge e devono essere impugnate dinanzi ad un giudice, ma non possono essere disattese prima che quest'ultimo sentenzi sull'argomento.

Felice
C
>>>>> Mi piacerebbe capire CHI SONO ........... ma NON affrettatevi a scriverlo !!!!! Anche se non mi offendo <<<<<
Ammiraglio di squadra I.S.
bobo
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Fongio ha scritto:
In quanto all'equazione "auto = natante" ... entriamo nel mondo della prevenzione incendi ... ed iniziamo da qui:
[omissis]
Definisce quindi il termine "autorimessa" ... "... al ricovero, alla sosta e alla manovra degli autoveicoli ...." e poi il termine "autoveicolo: veicolo o macchina muniti di motore a combusitione interna". Una interpretazione "stretta" di questo punto potrebbe esserti sfavorevole. Ma ti posso aiutare così: a breve debbo consegnare pratiche ai VVF. In quell'occasione rivogo la domanda ad un funzionario e vedo se esiste qualche circolare interna che chiarisce meglio questo punto, poi ti aggiorno.

chiccuccianostra ha scritto:
Nel caso in cui su un posto condominiale o piazzola o box che sia citata a regolamento di condominio "assegnato auto" ed esplicitamente altrettanto citato il "divieto di utilizzazione in altro modo" , non parchegi neanche la bicicletta

chiedo scusa,
secondo me (per Fongio) ci si sta confondendo tra imbarcazione e CARRELLO.... l'equazione auto=natante è del tutto fuori tema; molto più corretta, ed adatta al caso specifico, l'uguaglianza "auto=rimorchio"

sempre secondo me (per Chicca) il suo regolamento, da quanto l'amico afferma, non parla di "auto" bensì di :
Citazione:
"è vietato destinare i posti macchina del locale garage ad altro uso che non sia quello di rimessaggio con esclusione quindi di ogni altra destinazione"

cioè rimessaggio (o parcheggio che dir si voglia) di mezzi circolanti targati: non vedo perchè dovrebbe essere escluso un rimorchio...
Ammiraglio di squadra I.S.
bobo
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p.s.: mi limitavo alla diatriba condominiale...
basterà, per rispettare le normativa antincendio e di prevenzione, non avere combustibile a bordo del natante.....
Capitano di Corvetta
gesposx
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Akhenaton69 ha scritto:
Ottima idea, è da verificare il costo. Io credo nell'associazionismo!! Peccato per la distanza!!


Anch'io sono della tua idea e paraltro stufo pagare, pagare delle prestazioni "professionali" di rimessaggio a dir poco approssimative.

Io ci sono. Se si uniscono altri 4 o 5 campani si puo' anche fare trovando lo spazio ad hoc.

Giovanni
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