Tassa di stazionamento [pag. 14]

Ammiraglio di squadra I.S.
bobo
Mi piace
- 131/162
Natan,

si è vero, la tassa è rivolta dai 10 metri in su
ma si faceva un discorso sulla esenzione o meno dal pagamento della tassa a seconda se in acqua o a terra,
perchè pare che oltre i 12 metri si paghi anche se si sta ricoverati a terra.

aggiungo: tu stesso ci hai riportato i commi 4 e 6
riporto ancora il 4:
4. La tassa di cui al comma 3 è ridotta alla metà per le unità con scafo di lunghezza fino ad 12
metri utilizzate esclusivamente dai proprietari residenti, come propri ordinari mezzi di locomozione,
nei comuni ubicati nelle isole minori e della Laguna di Venezia
, nonché per le unità a vela con motore
ausiliario
.
come vedi in effetti eravamo stati tutti tratti in inganno da una prima lettura:
l'esenzione portata dal comma 6 (che si riferisce al 4) per i periodi "a terra" riguarda solo due gruppi di unità:

1)unità con scafo di lunghezza fino ad 12 metri utilizzate esclusivamente dai proprietari residenti, come propri ordinari mezzi di locomozione, nei comuni ubicati nelle isole minori e della Laguna di Venezia

2)unità a vela con motore ausiliario

quindi per le imbarcazioni a motore <12m l'esenzione "a terra" proprio non mi pare si possa generalmente configurare.....
a meno di non risiedere in laguna o all'Elba o alle Tremiti, o in qualunque altra isola minore, perchè anche questo requisito è essenziale per lo sgravio sia della metà dell'imposta che per l'esenzione per i periodi a terra

invece mi pare di poter dire che le unità a vela siano "tutte" ammesse a tale deroga per i periodi "a terra" (a maggior ragione se "senza motore ausiliario", dato lo scopo della norma di legge)
Ammiraglio di squadra
La capitana
Mi piace
- 132/162
Le ultime modifiche alle:

Art. 16 - Disposizioni per la tassazione di auto di lusso, imbarcazioni ed aerei

1. Al comma 21 dell'articolo 23 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "A partire dall'anno 2012 l'addizionale erariale della tassa automobilistica di cui al primo periodo è fissata in euro 20 per ogni chilowatt di potenza del veicolo superiore a
centottantacinque chilowatt".

2. Dal 1° maggio 2012 le unità da diporto che stazionino in porti marittimi nazionali, navighino o siano ancorate in acque pubbliche, anche se in concessione a privati, sono soggette al pagamento della tassa annuale di stazionamento, calcolata per ogni giorno, o frazione di esso, nelle misure di seguito indicate:
a) euro 5 per le unità con scafo di lunghezza da 10,01 metri a 12 metri;
b) euro 8 per le unità con scafo di lunghezza da 12,01 metri a 14 metri;
c) euro 10 per le unità con scafo di lunghezza da 14,01 a 17 metri;
d) euro 30 per le unità con scafo di lunghezza da 17,01 a24 metri;
e) euro 90 per le unità con scafo di lunghezza da 24,01 a 34 metri;
f) euro 207 per le unità con scafo di lunghezza da 34,01 a 44 metri;
g) euro 372 per le unità con scafo di lunghezza da 44,01 a 54 metri;
h) euro 521 per le unità con scafo di lunghezza da 54,01 a 64 metri;
i) euro 703 per le unità con scafo di lunghezza superiore a 64 metri.

3. La tassa è ridotta alla metà per le unità con scafo di lunghezza fino a 12 metri, utilizzate esclusivamente dai proprietari residenti, come propri ordinari mezzi di locomozione, nei comuni ubicati nelle isole minori e nella Laguna di Venezia, nonché per le unità di cui al comma 2 a vela con motore ausiliario.

4. La tassa non si applica alle unità di proprietà o in uso allo Stato e ad altri enti pubblici, a quelle obbligatorie di salvataggio, ai battelli di servizio, purché questi rechino l'indicazione dell'unità da diporto al cui servizio sono posti, nonché alle unità di cui al comma 2 che si trovino in un'area di rimessaggio e per i giorni di effettiva permanenza in rimessaggio.

5. Sono esenti dalla tassa di cui al comma 2 le unità da diporto possedute ed utilizzate da enti ed associazioni di volontariato esclusivamente ai fini di assistenza sanitaria e pronto soccorso.

6. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3 la lunghezza è misurata secondo le norme armonizzate EN/ISO/DIS 8666 per la misurazione dei natanti e delle imbarcazioni da diporto.

7. Sono tenuti al pagamento della tassa di cui al comma 2i proprietari, gli usufruttuari, gli acquirenti con patto di riservato dominio o gli utilizzatori a titolo di locazione finanziaria. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità ed i termini di pagamento della tassa, di comunicazione dei dati identificativi dell'unità da diporto e delle informazioni necessarie all'attività di controllo. I pagamenti sono eseguiti anche con moneta elettronica senza oneri a carico del bilancio dello Stato. Il gettito della tassa di cui al comma 2 affluisce all'entrata del bilancio dello Stato.

8. La ricevuta di pagamento, anche elettronica, della tassa di cui al comma 2è esibita dal comandante dell'unità da diporto all'Agenzia delle dogane ovvero all'impianto di distribuzione di carburante, per l'annotazione nei registri di carico-scarico ed i controlli a posteriori, al fine di ottenere l'uso agevolato del carburante per lo stazionamento o la navigazione.

9. Le Capitanerie di porto, le forze preposte alla tutela della sicurezza e alla vigilanza in mare, nonché le altre forze preposte alla pubblica sicurezza o gli altri organi di polizia giudiziaria e tributaria vigilano sul corretto assolvimento degli obblighi derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 2 a 7 del presente articolo ed elevano, in caso di violazione, apposito processo verbale di constatazione che trasmettono alla direzione provinciale dell'Agenzia delle entrate competente per territorio, in relazione al luogo della commissione della violazione, per l'accertamento delle stesse. Per l'accertamento, la riscossione e il contenzioso si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi; per l'irrogazione delle sanzioni si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, esclusa la definizione ivi prevista. Le violazioni possono essere definite entro sessanta giorni dalla elevazione del processo verbale di constatazione mediante il pagamento dell' imposta e della sanzione minima ridotta al cinquanta per cento. Le controversie concernenti l'imposta di cui al comma 2 sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

10. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta si applica una sanzione amministrativa tributaria dal 200 al 300 per cento dell'importo non versato, oltre all'importo della tassa dovuta.

................... (Aerei.. )


Uhmmmmmmmmmmmmm
Guardiamarina
massipao1978
Mi piace
- 133/162
Io non riesco ancora ad inquadrare bene la cosa! Sinceramente non so se sia un provvedimento giusto o deletereo, inquanto non sono sicuro degli effetti che questo potrà produrre! Non vorrei che fosse una manovra che possa portare verso una direzione del tipo (meno clienti ma più buoni e scelti)!
In definitiva un bene di lusso che paga una tassa (be ci posso pure stare) vorra dire che pagherò anche io più di bollo, ma in realtà credo che la cosa non si riduca solo a questo...o perlomeno ne ho un brutto presentimento. Cè chi in post precedenti un campanello di allarme lo ha fatto suonare.
Infondo Riuscire ad aggirare in parte la norma (come qualc'uno in precedenza ha scritto (2 o 3 modi come prima occhiata ci sono) vorrebbe dire mancato guadagno di molti, vedi ormeggiatori e posti barca! Questo non vorrei che portasse ancora una volta il cetriolo (verso l'ortolano) cioè all'innalzamento esponenziale dei prezzi di ormeggio anche per chi ha una barca di 5 metri del 1990 del valore di €2000,00 (non parlo della norma ma del costo vero e reale di ormeggio). Spero di essere stato chiaro.
Inoltre visto l'andamento dello stato negli ultimi anni, non vorrei neanche che fosse l'ennesimo provvedimento atto al solo fine di mettere le mani in un settore dove circolano troppi soldi nelle mani degli imprenditori (cosa più o meno contestabile), ma sembra proprio che lo stato ultimamente intervenga dove vede il genio di qualcuno che si inventa nuovi modi per fare soldi! Oggi ho saputo che la capitaneria di porto di latina, per le uscite in mare (quasi tutte verso il Circeo) solo di carburante ha speso per il solo mese di agosto la bellezza di € 100.000,00 naturalmente pagandolo a tasso agevolato! Avrà pareggiato con le multe i costi?
Sinceramente sono confuso...ma volenteroso
Ammiraglio di squadra
Yatar1963
Mi piace
- 134/162
Mah.... credo che alla fine motoristi e velisti che siano sempre in Croazia andranno a svernare...
Soprattutto chi ha la barca più nuova (e quindi teoricamente è più danaroso)

Col rischio che il minor introito verrà compensato a spese dei fessi.....
Ci vediamo quando ci vediamo..
Cit. Danny Ocean
Guardiamarina
massipao1978
Mi piace
- 135/162
Yatar1963 ha scritto:
Mah.... credo che alla fine motoristi e velisti che siano sempre in Croazia andranno a svernare...
Soprattutto chi ha la barca più nuova (e quindi teoricamente è più danaroso)

Col rischio che il minor introito verrà compensato a spese dei fessi.....


Gia Wink
Ammiraglio di squadra I.S.
bobo
Mi piace
- 136/162
intanto il nuovo testo riportato dalla Capitana ha tolto ogni dubbio: a terra nessuno paga.
Guardiamarina
massipao1978
Mi piace
- 137/162
bobo ha scritto:
intanto il nuovo testo riportato dalla Capitana ha tolto ogni dubbio: a terra nessuno paga.


Ecco....guarda te se mi tocca comprare il carrello per la barca va! Heeeeee che tristezza
Ammiraglio di squadra I.S.
bobo
Mi piace
- 138/162
massipao, ma tu non hai un asso 440?
o mi scordo qualcosa????
Guardiamarina
massipao1978
Mi piace
- 139/162
bobo ha scritto:
massipao, ma tu non hai un asso 440?
o mi scordo qualcosa????


Hahahaha si anche quello...ho ampliato però Felice e la colpa è pure tua Sbellica Sbellica Sbellica Sbellica
Ammiraglio di squadra I.S.
bobo
Mi piace
- 140/162
Embarassed
chiedo scusa per la mia parte di colpa!!!!
Smile
OT
ti prego, rinfrescami la memoria
Sailornet

Argomenti correlati