[saver 650] acquistata con fregatura

Tenente di Vascello
whitearrow (autore)
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Circa dieci giorni fa ho acquistato un semicabinato fuoribordo da 640 cm, apparentemente nuovo per la cifra di seimila e cinquecento euro. Apparentemente perché messo in acqua ieri nel pulirlo mi sono accorto che nel gavone di prua un foglio di vetroresina rimane un po più staccato della struttura originale della barca,intaccando anche la forma dello scafo che esternamentw sembra non abbia nulla perche vista da sopra un carrello con antivegetativa gia data, ma internamente ci si accorge anche toccandolo poiché la vernice per nascondere il tutto è anche fresca. Ho chiamato l ex proprietario e ho chiesto spiegazioni, mi ha detto di non saper nulla poiché anche lui ha acquistato la barca nemmeno un anno fa. Sono intenzionato lunedì mattina di far visionare lo scafo alla nautica della zona e poi mettermi in contatto tramite un avvocato con l'ex proprietario.Secondo voi con il contratto firmato da entrambi come visto e piaciuto si è scaricato da ogni responsabilità?
Tenente di Vascello
whitearrow (autore)
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- Ultima modifica di whitearrow il 15/08/15 16:20, modificato 1 volta in totale
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Ammiraglio di squadra
martiello123
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ma questa pezza di vetroresina, e' una riparazione di una vera e propria falla sulla carena o cos'altro? comunque se hai firmato con la formula visto e piaciuto, si sott'intende che ne hai accettato pregi e difetti ma e' pur vero che potresti appellarti al "vizio occulto" anche se nel gavone la pezza e' visibile. personalmente prima di intraprendere un'azione legale, valuterei bene le possibilita' di vittoria per evitare inutili spese legali Wink
Contrammiraglio
Leon910
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Ciao. Potresti trovare un accordo e far rifare la riparazione a un cantiere esigendo che sia lui ad accollarsi le speseī Rolling Eyes
EX BWA California 550 Limited Edition Evinrude
E-Tec 40 elica 15, gps Garmin gpsmap 520 eco Furuno fcv 627
ZAR53 Johnson ocean runner 115 elica viper 13 7/8 ×19
Ammiraglio di divisione
Chicco04
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Attento comunque al tempo trascorso dalla scoperta del guaio alla segnalazione vera e propria (raccomandata?) Che per i vizi scoperti successivamente non deve superare un certo lasso di tempo, mi pare.
Zar 57 Twin-motore Evinrude e-tec 150 cv HO-carrello Ellebi
Tenente di Vascello
whitearrow (autore)
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- 6/9
Grazie per le risposte. Si è una pezza che ricopre una falla sulla carena. La barca ed il contratto hanno dieci giorni. Lunedì la farò visionare al cantiere e subito dopo richiamo l 'ex proprietario. Una riparazione del genere intacca sulla sicurezza della barca e anche se è vero che ho firmato la formula visto e piaciuto è anche vero che il vecchio proprietario ha taciuto pur sapendo della riparazione quindi vizio occulto.Qualcosa la deve tirar fuori a costo di spendere duemila euro per un avvocato. Non posso sopportare di poter affondare da un momento all altro. Il pezzo di vetroresina in questione pare si stia scollando.Fortuna ho anche salvato l'annuncio che ancora è on line di cui parla della barca in ottime condizioni e interno cabina mai utilizzato
Capitano di Corvetta
uorioli
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- 7/9
Ciao, capisco la tua rabbia ma se la riparazione è fatta bene vai tranquillo che non affondi mentre la rabbia per essere stato preso per il naso è tutta altra cosa.
ICAB
Ex Marlin 530 con Jonson 70cv 2T
BWA 550 FIVEFIFTY OPEN con HONDA 90CV - VTEC
Capitano di Corvetta
andria
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- 8/9
scusa ma è compresa di motore? e che motore? perché se ha anche il motore buono a quel prezzo anche se ci aggiungi il costo della riparazione seria secondo me hai sempre fatto un affare. Ma la barca è in darsena?
non datemi Karma perchè non li merito, però se volete farmi un bonifico il mio Iban è.....
Capitano di Corvetta
cix977
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- 9/9
norma dell’art. 1490 c.c., il venditore è tenuto a garantire che la cosa venduta sia immune da vizi che la rendano inidonea all’utilizzo cui è destinata ovvero ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore.
Il vizio può consistere dunque sia in una imperfezione materiale della cosa che incide sulla sua idoneità ad essere utilizzata sia sulla mancanza di qualità che si concretizza nella carenza dei requisiti di funzionalità, utilità e pregio che la cosa dovrebbe presentare.
In merito alla garanzia per i vizi della cosa venduta, innanzitutto è bene chiarire che il compratore potrà reclamare per le vie legali solo quelli che la dottrina definisce “occulti”, nel senso che l’acquirente, al momento della stipula, non solo non ne aveva effettivamente conoscenza, ma non avrebbe potuto neppure rilevarli utilizzando l’ordinaria diligenza. Nel caso in cui, però, si riesca a dimostrare che il venditore aveva dichiarato che la cosa era priva di vizi, la garanzia è dovuta perfino se i vizi erano facilmente riconoscibili (cfr. art. 1491 c.c.).
I vizi, poi, devono essere giuridicamente rilevanti e lo sono solo quelli di gravità sufficiente a rendere il bene inidoneo all'uso a cui è destinato o tali da diminuirne in modo apprezzabile il valore (cfr. art. 1490 c.c.).
In presenza di vizi che denotino le caratteristiche appena descritte, la disciplina codicistica offre al compratore un duplice canale di tutela: eccetto che per i casi in cui gli usi escludano la risoluzione del contratto, potrà scegliere, infatti, tra quest’ultima (c.d. actio redhibitoria) e una proporzionale riduzione del prezzo (c.d. actio aestimatoria), fermo restando l’obbligo del venditore di risarcire al compratore i danni derivati dai vizi della cosa e anche il danno subito dal medesimo, a meno che non dimostri di avere ignorato senza colpa i vizi della cosa (cfr. art 1494 c.c.).

Ai sensi dell’art. 1497 c.c., la risoluzione può essere domandata anche allorché la res non abbia le qualità promesse ovvero quelle essenziali per l'uso a cui è destinata, sempre che il difetto di qualità vada oltre i limiti di tolleranza stabiliti dagli usi.
Per quanto riguarda gli effetti della risoluzione del contratto, all’alienante compete la restituzione del prezzo e il rimborso delle spese e dei pagamenti strettamente connessi alla vendita, mentre all’acquirente spetta la restituzione del bene, a patto che non sia venuto meno in conseguenza dei vizi (si pensi all’esplosione di un oggetto elettrico per un difetto di fabbricazione).
A fronte di una così ampia tutela delle ragioni del compratore, tuttavia, il legislatore ha preteso una sua attivazione pressoché immediata; a meno che il venditore abbia riconosciuto l'esistenza del vizio o, al contrario, l'abbia occultato, infatti, l’acquirente è tenuto a denunziare all’alienante i vizi stessi, entro il termine, decisamente breve, di otto giorni dalla scoperta, salvo il diverso termine stabilito dalle parti o dalla legge.
Il tempo necessario per il compimento della prescrizione dell’azione, inoltre, è abbreviato a solo un anno dalla consegna, anche se il compratore, convenuto per l'esecuzione del contratto, avrà sempre diritto a far valere la garanzia, a patto che il vizio della cosa sia stato denunziato entro otto giorni dalla scoperta e in ogni caso prima del decorso dell'anno dalla consegna (così dispone l’art. 1495 c.c.).
È bene sottolineare che la disciplina codicistica, applicabile al contratto di compravendita in generale, non si applica nel caso di vendita di beni di consumo, ovvero nei contratti in cui il venditore è un professionista e l’acquirente un consumatore. In tal caso, infatti, la normativa applicabile è quella di cui al Codice del Consumo (d. lgs. n. 206/2005) che detta una disciplina di favore nei confronti del consumatore, in ragione della sua “debolezza” contrattuale.


Fonte: Garanzia per i vizi nella compravendita
(www.StudioCataldi.it)
Ecco tutto, Spero ti sia utile.
Sailornet