Normativa dell'attivita idrosciatoria: non sono d'accordo. [pag. 3]

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ecco il li8nk definitivo dell'UCINA che riporta le norme e gli adempimenti relativi allo sci nautico.

https://www.ucina.net/norme_sci_nautico/pratica_sci_nautico.aspx

non ci sono limiti alle persone imbarcabili , chiaramente vanno conteggiati anche gli sciatori.

mentre un appunto è quello relativo all'asta e ai ganci, che devono essere omologati, anche per uso proprio non professionale. (questa per me non la sapeva neanche la capitaneria)

Inoltre , se la barca è superiore ai 7,50 metri, deve avere la possibilità di utilizzarlo per lo sci nautico nei documenti di bordo, lo dico perchè mi sono già arrivate richieste in tal senso da parte dei miei clienti , e ho dovuto far capire alle autorità che si parlava di imbarcazioni sotto i 7,50 metri.

chiaramente se l'uso è professionale , per noleggio , la barca deve essere immatricolata

quante regole, ragazzi!
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- 22/26
ecco le norme relative agli attacchi per lo sci:

Dispositivi di traino.
Il D.M. 26.1.1960 , modificato con D.M. 15.7.1974 redatto dopo aver conosciuto il parere della F.I.S.M. ( vedi premessa ultima frase) viene precisato che le attrezzature di traino debbono essere approvare dalla competente autorità. In commercio esistono :

* asta per traino sci nautico , altezza 120 cm - diametro 4 cm , conforme a norme RINA , ( dichiarazione 11/710/88 DIP del 6.12.88) ;
* moschettone di sicurezza per sci nautico completo di cimetta di sgancio (conforme a norme D.M. 4/2/60 e succ);
* specchietto retrovisore a norme ( collaudo RINA n° 290/88).

Abbiamo riportato, come esempio , le certificazioni rilasciate per questi accessori ad una nota ditta di accessori nautici. In commercio esistono anche altri dispositivi di traino quali triangoli dotati o no di galleggiante o anelli di traino : ma tutti questi accessori non sono omologati . Il non avere la omologazione vuol dire che questi dispositivi non sono sicuri : possono facilmente consentire al cavo di traino di impigliarsi nell'elica o non consentire uno sgancio rapido dello sciatore. Sono quindi da scartare a priori. Parimenti non è da ridurre, magari per ragioni estetiche, l'asta di traino. E' provato che una cima di traino agganciata ad una asta "ridotta" può facilmente impigliarsi nell'elica. La F.I.S.N. avendo dato il suo parere nella stesura di questo D.M. ha approvato di conseguenza i dispositivi summenzionati. Nelle attività che la stessa autorizza debbono obbligatoriamente essere applicate e rispettate le norme di legge ed i regolamenti relativi che debbono rispecchiarsi nei regolamenti Federali pur con le eccezioni originate dalla attività sportiva.
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maurisurfer81
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phantom ha scritto:
Buonasera a tutti, approfitto di questo topic sulle norme per lo sci nautico per avere una conferma sul tipo di cassetta di pronto soccorso da avere a bordo, visto che nella disciplina dello sci nautico si parla di "adeguata cassetta di pronto soccorso".
Deve essere quella "Tabella D"(costo circa 40€) oppure va bene una normale cassetta di pronto soccorso entro 12 miglia( circa 15€).
Ringrazio per le informazioni, che penso siano utili a tutti.





Ciao, io ho preso quella entro le 12 miglia (12 €)perchè in quanto relativa allo sci nautico non possiamo andare oltre 1 miglio dalla costa. Riguardo alla questione "adeguata" è come il fatto che bisogna avere un "idoneo sistema di aggancio e traino". Chi dice che è idoneo?Chi dice che la cassetta è adeguata? Evil or Very Mad Question Question
maurisurfer81
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- Ultima modifica di maurisurfer81 il 12/06/10 16:02, modificato 1 volta in totale
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tasso ha scritto:
ecco le norme relative agli attacchi per lo sci:

Dispositivi di traino.
Il D.M. 26.1.1960 , modificato con D.M. 15.7.1974 redatto dopo aver conosciuto il parere della F.I.S.M. ( vedi premessa ultima frase) viene precisato che le attrezzature di traino debbono essere approvare dalla competente autorità. In commercio esistono :

* asta per traino sci nautico , altezza 120 cm - diametro 4 cm , conforme a norme RINA , ( dichiarazione 11/710/88 DIP del 6.12.88) ;
* moschettone di sicurezza per sci nautico completo di cimetta di sgancio (conforme a norme D.M. 4/2/60 e succ);
* specchietto retrovisore a norme ( collaudo RINA n° 290/88).

Abbiamo riportato, come esempio , le certificazioni rilasciate per questi accessori ad una nota ditta di accessori nautici. In commercio esistono anche altri dispositivi di traino quali triangoli dotati o no di galleggiante o anelli di traino : ma tutti questi accessori non sono omologati . Il non avere la omologazione vuol dire che questi dispositivi non sono sicuri : possono facilmente consentire al cavo di traino di impigliarsi nell'elica o non consentire uno sgancio rapido dello sciatore. Sono quindi da scartare a priori. Parimenti non è da ridurre, magari per ragioni estetiche, l'asta di traino. E' provato che una cima di traino agganciata ad una asta "ridotta" può facilmente impigliarsi nell'elica. La F.I.S.N. avendo dato il suo parere nella stesura di questo D.M. ha approvato di conseguenza i dispositivi summenzionati. Nelle attività che la stessa autorizza debbono obbligatoriamente essere applicate e rispettate le norme di legge ed i regolamenti relativi che debbono rispecchiarsi nei regolamenti Federali pur con le eccezioni originate dalla attività sportiva.









Salve io ho provato a contattare il RI.Na e a dare qui codici di omologazione lo sa cosa mi ha risposto l'igegnere addetto?? Che quella omologazione è relativa ad una legge vecchia abrogata negli anni 90 e quindi non più attendibile ai fini delle successive omologazioni. Cosa che è confermata dal fatto che quando cosmpri l'asta, lo specchio ed il gancio nello scatolo non c'è alcun documento ma solo viti e supporti. Contattando la nota casa produttrice alla quale il tuo testo fa riferimento mi hanno ulteriormente confermato che quelle omologazioni attualmente non sono più valide perchè è stata sospesa la normativa in attesa di quella europea.
maurisurfer81
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maurisurfer81
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walter ha scritto:
O Nicolino, come la normativa regionale non c'entra nulla?
Tu hai la barca sul lago di Como e su quel lago devi seguire la normativa regionale in vigore che è quella che ho linkato.
Tu ha aperto questo topic riportando una normativa. A quale legge ti riferivi?




Concordo pienamente. Non dimenticate che la normativa nazionale detta le linee generali ma è riconosciuta la facoltà agl'uffici circondariali marittimi ed ai comuni (penso che questi siano competenti in materia) di modificare le disposizioni generali per aumentare la sicurezza. E' come il fatto che in alcuni posti lo sci nautico può essere fatto a 300 m dalla costa ed in altri a 500 come nel Circondario marittimo di Pozzuoli. Rolling Eyes
maurisurfer81
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