Assicurarsi in Francia per l'RC - pacchetto tutto incluso

Tenente di Vascello
Laghilombardi (autore)
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- Ultima modifica di Laghilombardi il 01/02/12 23:30, modificato 1 volta in totale
Per chi possiede un natante con motore di 90 cv, è possibile assicurarsi con una compagnia francese?
L'assicurazione vale anche in italia?
Ci sono particolare controindicazioni?

Ho trovato un pacchetto interessante, se posso metto il link.
Sergente
ufero
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Si dai, quando vuoi, gli daremo un occhiata.

Se in più hai info su tariffe sarebbe ancor più interessante.

Ciao
Tenente di Vascello
Laghilombardi (autore)
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- 3/19
Non voglio fare alcuna pubblicità, sto cercando alternative alle assicurazioni italiane e in Francia ho trovato questa proposta;

https://www.assurboat.com/service_pneuboat.htm

Il link l'ho trovato sul sito di appassionati francesi di nautica

https://boating.fr/

Sbaglio o con 162,00 euro danno parecchi cosette per gommoni medio piccoli??!!
E' regolare assicurarmi in francia anche se navigo in italia?
Ammiraglio di squadra I.S.
bobo
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- 4/19
per la RCA non è possibile assicurarsi altro che con compagnie certificate ANIA in Italia, e con prodotti venduti in Italia.
Tenente di Vascello
Laghilombardi (autore)
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- 5/19
E ancora:

la federazione Francese sbaglio o con 20 euro da iscrizione e polizza rc?
Mah.... devo aspettare che torni la mia compagna che con il francese se la cavicchia... beh è la sua lingua Smile

https://www.ffmplaisance.org/
Tenente di Vascello
Laghilombardi (autore)
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- 6/19
Scusa ma dov'e' la libera concorrenza europea?
Possibile?!
E se l'assicurazione la sottoscrive un cittadino straniero, non comunitario, ma residente in italia? Vige lo stesso obbligo per l'RC?
Scusa ma non ne faccio una sola questione di prezzo.
Sergente
ufero
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- 8/19
Mha!! io so che per i veicoli (auto ) quindi immatricolati con targa al PRA e MCTC, vale questa regola e cioè non è possibile assicurarsi all'estero anche se ciò sarebbe specie in Francia più conveniente come costi.

Mentre per i motori nautici che non portano targhe e non sono publicizzati come per le auto in un registro automobilistico, in pratica chi detiene il motore ne è proprietario, forse assicurarsi all'estero potrebbe essere possibile.

Informati meglio.Grazie
Tenente di Vascello
Laghilombardi (autore)
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- 9/19
Alla peggio immatricolo in Belgio e forse otterrei:

- Niente zattera oltre le 6 migla
- DSC configurabile sulle radio riconosciute in Belgio (in italia non è proprio possibile)
- polizza con compagina belga / francese, ....

Chi ne sa di più'?
A chi è precluso assicurare con la compagnia straniera? Al cittadino Italiano?
Ma la polizza segue la nazionalità del proprietario del motore o dell'immatricolazione nel caso di Barca registrata in Belgio?
Ammiraglio di squadra I.S.
bobo
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- 10/19
CODICE ASSICURAZIONI
Capo II
IMPRESE AVENTI SEDE NEL TERRITORIO DELLA REPUBBLICA
Art. 13
(Autorizzazione)
1. L'ISVAP alle condizioni previste dall'articolo 14 autorizza, con provvedimento da
pubblicare nel bollettino, l'impresa che intende esercitare l'attività nei rami vita oppure
nei rami danni ovvero, congiuntamente, nei rami vita e nei rami infortuni e malattia di
cui all'articolo 2, comma 3.
2. L'autorizzazione può essere rilasciata per uno o più rami vita o danni e copre tutte le
attività rientranti nei rami cui si riferisce, a meno che l'impresa non chieda che sia
limitata ad una parte soltanto di esse.
Art. 14
(Requisiti e procedura)
1. L'ISVAP rilascia l'autorizzazione di cui all'articolo 13 quando ricorrono le seguenti
condizioni:

a) sia adottata la forma di società per azioni, di società cooperativa o di società di
mutua assicurazione le cui quote di partecipazione siano rappresentate da azioni,
costituite ai sensi, rispettivamente, degli articoli 2325, 2511 e 2546 del codice civile,
nonché nella forma di società europea ai sensi del regolamento (CE) n. 2157/2001
relativo allo statuto della società europea;
b) la direzione generale e amministrativa dell'impresa richiedente sia stabilita nel
territorio della Repubblica;
c) il capitale, o il fondo di garanzia, interamente versato sia di ammontare non inferiore
al minimo determinato in via generale con regolamento22 adottato dall'ISVAP, in misura
compresa fra euro cinque milioni ed euro un milione e cinquecentomila, sulla base dei
singoli rami esercitati, e sia costituito esclusivamente da conferimenti in denaro;
d) venga presentato, unitamente all'atto costitutivo e allo statuto, un programma
concernente l'attività iniziale e la struttura organizzativa e gestionale, accompagnato da
una relazione tecnica, sottoscritta da un attuario iscritto all'albo professionale,
contenente l'esposizione dei criteri in base ai quali il programma stesso è stato redatto
e sono state effettuate le previsioni relative ai ricavi ed ai costi;
e) i titolari di partecipazioni indicate dall'articolo 68 siano in possesso dei requisiti di
onorabilità stabiliti dall'articolo 77 e sussistano i presupposti per il rilascio
dell'autorizzazione prevista dall'articolo 6823;
f) i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo siano in
possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza indicati
dall'articolo 76;
g) non sussistano, tra l'impresa o i soggetti del gruppo di appartenenza e altri soggetti,
stretti legami che ostacolino l'effettivo esercizio delle funzioni di vigilanza;
h) siano indicati il nome e l'indirizzo del mandatario per la liquidazione dei sinistri da
designare in ciascuno degli altri Stati membri, se i rischi da coprire sono classificati nei
rami 10 e 12 dell'articolo 2, comma 3, esclusa la responsabilità del vettore.
2. L'ISVAP nega l'autorizzazione quando dalla verifica delle condizioni indicate nel
comma 1 non risulti garantita la sana e prudente gestione, senza che si possa aver
22 Regolamento ISVAP n. 10 del 2 gennaio 2008, in particolare articolo 5.
23 Lettera modificata dall’articolo 4, comma 1, lettera b) del Decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 21.
riguardo alla struttura e all'andamento dei mercati interessati. Il provvedimento che
nega l'autorizzazione è specificatamente e adeguatamente motivato ed è comunicato
all'impresa interessata entro novanta giorni dalla presentazione della domanda di
autorizzazione completa dei documenti richiesti.
3. Non si può dare corso al procedimento per l'iscrizione nel registro delle imprese se
non consti l'autorizzazione di cui all'articolo 13.
4. L'ISVAP, verificata l'iscrizione nel registro delle imprese, iscrive in un'apposita
sezione dell'albo le imprese di assicurazione autorizzate in Italia e ne dà pronta
comunicazione all'impresa interessata. Le imprese indicano negli atti e nella
corrispondenza l'iscrizione all'albo.

5. L'ISVAP determina, con regolamento24, la procedura di autorizzazione e le forme di
pubblicità dell'albo.
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