Natante incustodito alla fonda: è vietato? [pag. 2]

Tenente di Vascello
daniel81
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- 11/33
bobo ha scritto:
Ma in quel caso vi è sempre l'obbligo del barcaiolo... no?


è proprio questo il chiarimento della circolare sopra citata, che non è obbligatorio il barcaiolo (o persona a bordo del natante; nel caso a bordo ci sia una bombola d' aria superiore ai 10 lt, da utilizzare in caso di necesità,è obbligatorio avere una persona a bordo)
Capitano di Corvetta
Valter58
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- 12/33
@Daniel81 e Apache77, Crismari1 ha aperto il topic chiedendo lumi su questo tema: "per farsi un bagno, o fare un pò di scorkeling in apnea senza nessuno a bordo?".

Il nuoto sia di superficie che in apnea (scorkeling) anche con maschera e boccaglio, è diverso dalla pesca sub che è diversamente regolamentata.


Valter Smile
Contrammiraglio
Apache77
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- 13/33
@valter58
In realta' se sei al di fuori delle acque "protette" , il solo nuoto e snorkeling ha le stesse regole , almeno di buon senso . Venire "affettato" mentre si pinneggia non e' differente se hai addosso una muta mimetica o un corpetto mezza manica del decathlon .

Spesso e' quasi impossibile scorgere una boa controsole , figurarsi uno che galleggia beatamente .
Ammiraglio di squadra
La capitana
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- 14/33
lele 71 ha scritto:
lone wolf ha scritto:
Le cose abbandonate in mare utilizzando l'apposita procedura diventano proprietà di chi le ha trovate. Sbellica Sbellica Sbellica Sbellica

Allora basta andare in una qualsiasi caletta della maddalena e dintorni, quando passano i guardiani dell' arcipelago a controllare i permessi Sbellica Sbellica Sbellica
di natanti "abbandonati" se ne trovano in abbondanza Sbellica Sbellica Sbellica


OT : Uhmmmmmm, non credo
https://www.fog.it/legislaz/cn-0489-0513.htm
Inoltre:

Ritrovamenti in mare

Può capitare durante una navigazione di trovare in mare, abbandonati alla deriva, gli oggetti più disparati: salvagenti, tavole da surf, tender, vele, ma anche relitti di imbarcazioni o natanti in buone condizioni misteriosamente privi di equipaggio. Come comportarsi in questi casi?

L’opinione comune è che le cose rinvenute in mare, o sul litorale, appartengono a chi le trova.

Una convinzione alimentata soprattutto da romanzi e film di avventura, in cui il mare è sempre territorio di nessuno e quindi tutti possono diventare padroni di ciò che trovano. In realtà non è così e anzi impadronirsi di questi oggetti può comportare il reato di appropriazione indebita e in alcuni casi anche quello di furto ai danni dello Stato italiano, con il rischio di andare incontro a pesanti sanzioni.

La materia che riguarda i “ritrovamenti” in mare è disciplinata dettagliatamente dal Codice della Navigazione e integrata da una corposa giurisprudenza, soprattutto per quanto riguarda i rinvenimenti dei beni archeologici e per quelli che avvengono in acque extraterritoriali.

Riportiamo quindi alcune indicazioni su come comportarsi nelle situazioni più comuni, in caso di ritrovamenti durante la navigazione lungo le acque territoriali.

Innanzi tutto, ogni oggetto rinvenuto in mare o sul litorale va denunciato all’Autorità Marittima entro tre giorni dal ritrovamento, o dal momento in cui si arriva a terra se si è in navigazione.

Se la scoperta avviene in alto mare, sarebbe comunque meglio mettersi subito in contatto tramite il VHF con l’Autorità Marittima, perché gli oggetti trovati potrebbero essere un indizio o reperti di un naufragio.

Prendendo in consegna le cose trovate, l’Autorità marittima redige un processo verbale indicando la descrizione degli oggetti, quella del luogo in cui sono stati trovati, il loro valore (ricorrendo se è il caso all’assistenza di periti) e facendo una valutazione sul grado di conservabilità.

Per lo scopritore è previsto il rimborso delle spese e un premio pari ad un terzo del valore degli oggetti se il ritrovamento è avvenuto in mare, o a un ventesimo se è avvenuto su terreno demaniale (spiaggia, costa, ecc…). Questo compenso è a carico del proprietario dell’oggetto ritrovato o, se questi resta ignoto, dell’Autorità Marittima che si occupa della sua vendita.

L’Autorità Marittima, infatti, una volta preso in consegna l’oggetto ritrovato, provvede alla sua custodia e pubblica un “Avviso di ritrovamento”, che deve essere affisso per almeno tre mesi, invitando gli aventi diritto a presentarsi per prendere possesso del bene.

Trascorso il periodo di tempo indicato dall’Avviso di ritrovamento, e comunque entro sei mesi, se il legittimo proprietario non si fa avanti, l’Autorità Marittima procede alla vendita. La somma ottenuta dalla vendita, detratte le spese di custodia e il compenso spettante allo scopritore, viene quindi depositata presso un istituto di credito.

Se entro due anni da questo deposito i proprietari non fanno valere i propri diritti, la somma viene devoluta alla Cassa Nazionale per la Previdenza Marittima. Solo nel caso non si presentino acquirenti, l’Autorità Marittima può disporre di donare gli oggetti a chi li ha trovati.

Da segnalare che il Codice della Navigazione considera “appartenenti allo Stato” anche i cetacei arenati sul litorale. Chi li trovasse, quindi, deve farne denuncia entro tre giorni dal ritrovamento.

. . . . .
re: Natante incustodito alla fonda: è vietato?
Ammiraglio di squadra I.S.
bobo
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- 15/33
Nel 2012 feci un verbale del genere
Tre miglia a sud delle coste elbane trovai un 420 con 25cv alla deriva
Ammiraglio di squadra
ropanda
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- 16/33
al mio parere si sta mescolando le cose...... nel titolo del topic si chiede si è vietato lasciar alla fonda da solo il natante.

però nella discusione appare il commento del ritrovamento del mezzo ancorato .
quest'ultimo più che ritrovo è un furto, prendersi la barca o gommone che in quel momento il proprietario non c'è.

capita con tanti che lasciando il veliero o barca in rada da sola , per farsi un giretto a piedi nelle serate.
allora se un altro diverso al proprietario sale su e la porta via questo che cosa è???
quindi chi o che mi vieta lasciar la barca da sola, al ancora, incustodita a 300 mt della costa.??
a marina del'elba è piena di queste situazioni e non solo
Salpa Laver 20.5 Cabin -selva 100cv 4T
elica Al 3 pale Ø13.75 x 13. mod 14/15
barca 5.5 Mitica Ropanda - selva-marlin 100 cv 4 T
elica Al 4 pale Ø12.75x17
ex gommone selva 4.20- johnson 25 cv
Sottotenente di Vascello
Fortune
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- 17/33
A novembre ho preso la multa a venezia per abbandono di natante
Notate che il gommone era ormeggiato alla banchina, su apposite bitte, con 3 cime e parabordi, sulla timoniera avevo appeso fotocopia dei documenti, assicurazione e il mio numero di telefono.....nonostante tutto cio' hanno stabilito che la barca era abbandonata e mi hanno succhiato 117 euro... UT UT UT
Ammiraglio di squadra
martiello123
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- 18/33
@ Fortune
se possiedi ancora il verbale, potresti riportare cosa ti hanno contestato gli accertatori? (se specificati anche gli articoli infranti)
Capitano di Corvetta
Max74
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- 19/33
bobo ha scritto:
Ma in quel caso vi è sempre l'obbligo del barcaiolo... no?

No, non vi è quest'obbligo a patto che a bordo del mezzo nautico NON vi sia alcun apparecchio di repirazione ausiliario.
E' quanto chiarisce con circolare n° 6227201 del 23/07/1987 l'ex Ministero della Marina Mercantile.

Io facendo pescasub ne porto sempre una copia con me sul mio natante Wink
Adattarsi, improvvisare e raggiungere lo scopo
Sottotenente di Vascello
Fortune
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- 20/33
cerco il verbale..riordo che la dicitura era proprio abbandono di natante...se lo ritrovo ve lo posto
Sailornet