Imbarcazione alla deriva

Utente allontanato
lo specialista (autore)
Mi piace
- 1/4
Ciao,
ma e' vera sta cosa che se trovo una barca alla deriva me la posso prendere e portare a casa?
Grazie
se c'è tempesta, ogni porto è buono...
Ammiraglio di divisione
Sardomar
Mi piace
- 2/4
Non sono certo ma credo di ricordare che la devi consegnare alla Capitaneria di porto.
Se si trova il proprietario hai diritto a un premio proporzionale al valore del natante.
Se non si trova il proprietario ti verrà restituita.
Ma non sono sicuro di tutto ciò
La vita è come la marea..........

Sacs 590J;Mercury Optimax 150; Geonav 5 touring con black box: carrello Ellebi Thule
Contrammiraglio
albertgazza
Mi piace
- 3/4
Ciao specialista ,
ho trovato in rete riportato dal sito " Yachts.it ", l'articolo sotto esposto.
é datato ma non credo sia cambiato.
mi sembra esauriente.



La domanda

Salve,
nell'anno 1994 durante una gita in barca ho trovato un motore fuori bordo mod mariner 15hp, mi sono recato subito dai carabinieri di Brucoli i quali mi mandarono alla capitaneria di porto di Augusta. Il comandante di turno dopo aver visionato il motore e aver notato la staffa di aggancio rotta si è deciso di averlo in custodia.
Mi ritrovo questo motore ancora e dopo la bellezza di 12 anni la capitaneria di Augusta non da alcun chiarimento sono sempre evasivi. Io mi domando: ma lo posso utilizzare visto che sono strascorsi 12 anni e nessuno a reclamato il motore in questione?
Cosa dovrei fare per ottenere il possesso di questo motore ?
Sarei molto grato se ricevessi un vostro chiarimento, cordiali saluti.
Lettera firmata

Risponde Andrea Faccon, consulente legale di Yachts.it

Gentile Lettore,
riferisce di aver trovato nel 1994, durante una gita in barca, un motore fuori bordo mariner 15 hp.
Recatosi presso la Capitaneria di porto, il comandante, dopo aver visionato il motore ed aver notato la staffa di aggancio rotta, decise, se ho ben capito, di darlo in custodia al ritrovatore.
Chiede di conoscere se il ritrovatore, trascorsi dodici anni senza alcun reclamo del proprietario, possa acquisire la disponibilità del bene ritrovato.
*
1. a) Disciplina del ritrovamento in mare di relitti.
Qualsiasi oggetto rinvenuto in mare o sul litorale deve essere fatto oggetto di denuncia all’Autorità Marittima entro tre giorni dal ritrovamento, o dal momento dell’arrivo sulla terraferma, se si il ritrovamento è avvenuto in corso di navigazione (art. 510 codice della navigazione (c.n.) e 460 regolamento al codice dela navigazione (reg.c.n.).
L’Autorità Marittina, nel prendere in consegna le cose ritrovate, redige un processo verbale contenente la descrizione degli oggetti, del luogo in cui sono stati ritrovati, del loro valore (ricorrendo, ove del caso, all’assistenza di periti) nonché una valutazione del grado di conservabilità.
Allo scopritore è riconosciuto il diritto al rimborso delle spese ed un premio pari ad un terzo del valore degli oggetti se il ritrovamento è avvenuto in mare, o a un ventesimo se è avvenuto sul terreno demaniale (spiaggia, costa, ecc.).
La differenza del compenso trova spiegazione nelle maggiori difficoltà legate alle operazioni di ricupero in mare.
Il compenso a favore del ritrovatore è a carico del proprietario dell’oggetto ritrovato o, se questi rimane ignoto, dell’Autorità Marittima che procede alla vendita.
In effetti, l’Autorità Marittima, dopo aver preso in consegna l’oggetto ritrovato, è tenuta alla sua custodia e alla pubblicazione di un “Avviso di ritrovamento”, che deve essere affisso per almeno tre mesi, invitando gli aventi diritto a presentarsi per prendere possesso del bene (art. 461 reg. c.n.).
Trascorso il periodo di tempo indicato dall’avviso di ritrovamento e, comunque, entro sei mesi, se il legittimo proprietario non si presenta, l’Autorità Marittima procede alla vendita (la vendita è fatta a trattativa privata: art. 464 reg. c.n.).
La somma ottenuta dalla vendita, detratte le spese di custodia ed il compenso spettante allo scopritore, viene quindi depositata presso un istituto di credito.
Se entro due anni dal deposito i proprietari non fanno valre i propri diritti, la somma viene devoluta alla Cassa Nazionale per la Previdenza Marittima.
Nel caso in cui alla trattativa privata non si presentino acquirenti, l’Autorità Marittima può disporre “l’abbandono delle cose al ricuperatore o all’inventore” (art. 463, co. 2 reg. c.n.).
1. b) La complessa procedura amministrativa sopra descritta è state prevista per consentire al propropeitario del bene ritrovato di poter rientrare in possesso del bene smarrito.
Dalla disamina del dato normativo, consegue, infatti, che il ritrovatore non diviene automaticamente proprietario del bene ritrovato.
Ed infatti, l’appropriazione dei relitti ritrovati è punita come delitto dall’art. 1146 c.n. (art. 510 c.n. e 460-462 reg. c.n.).
Il bene ritrovato non è vacuae dominii (cioè senza proprietario) ma vacue possessionis (cioè il bene rimane in proprietà di un soggetto che ne ha perduto il possesso).
Pertanto, il ritrovatore potrà acquistare la proprietà della cosa, senza l’espletamento della procedura amministrativa sopra descritta, solo dimostrando che i relitti da lui ritrovati furono abbandonati dal proprietario con l’intenzione di dismettere la proprietà (animus derelinquendi); si tratta di una prova non agevole da offrire.
Sol in questo caso, infatti, troveranno applicazione le norme del codice civile sull’occupazione ed il ritrovatore diventerà proprietario dei relitti.
1. c) Il diritto al rimborso delle spese ed al compenso del ritrovamento si prescrive col decorso di due anni dal giorno del ritrovamento (art. 513 c.n.).
*
2) Riferimento al caso concreto.
2. a) Nella specie non è chiaro lo sviluppo della procedura amministrativa conseguente al ritrovamento; in particolare, non è chiaro se vi è stato l’”Avviso di ritrovamento” da parte dell’Autorità Marittima e se è stata espletata la trattativa privata (che sarebbe andata ovviamente deserta).
Se vi è stato avviso (e, perciò, il proprietario è stato posto in condizione di ritirare il bene), l’Autorità Marittima potrà senz’altro esercitare la facoltà di abbandonare il motore al ritrovatore, previa eventualmente verifica della disponibilità all’acquisto da parte di eventuali terzi (trattativa privata).
Eventualmente, se ancorca non vi è stata trattativa privata, l’Autorità Marittima potrebbe forse valutare l’assegnazione dietro pagamento di una somma ancorché simbolica.
E’ quindi opportuno presentare alla Capitaneria di porto un’istanza diretta a sollecitare l’assegnazione (gratuita o dietro modico importo) del bene ritrovato.
2.b) Il diritto al rimborso spese di ricupero ad al compenso mi sembra, invece, prescritto (sempreché, ovviamente, non sia stata già corrisposta la relativa somma da parte dell’Autorità Marittima).
2. c) Non riterrei configurabile l’acquisto della proprietà del relitto per usucapione, quantunque siano decorso più di dieci anni dal ritrovamento (ossia un periodo congruo per l’usucapione decennale del bene mobile).
Come si sa, infatti, per poter acquistare la proprietà in via di usucapione occorre esercitare sulla cosa un potere che si manifesta in un’attività corrispondente all’esercizio della proprietà o di altro diritto reale (art. 1140 c.c.).
In altre parole, affinché si configuri possesso utile all’usucapione occorre l’animus possidendi, cioè l’intenzione di tenere la cosa o quale proprietario o quale titolare di altro diritto reale di godimento (Cass., Sez. II, 6.8.2004, n. 15145).
Il ritrovatore designato custode non può vantare il possesso del bene ritovato, poiché riceve dalla Capitaneria di porto la mera custodia del relitto.
Nel nostro caso, quindi, il lettore ha assunto per oltre dieci anni una situazione giuridica inidonea a consentire l’acquisto della proprietà del motore per usucapione.
*
Confidando di averLe reso utili ragguagli, resto comunque a Sua disposizione per qualsiasi chiarimento e/o delucidazione.
Buon vento!

Andrea Faccon
Sergente
horus
Mi piace
- 4/4
da qualche parte avevo letto che, si trova un oggetto facendone denuncia alle dovute autorità, nel caso dopo un anno dal ritrovamento non si fa vivo il legittimo proprietario si entra in possesso dell'oggetto trovato... 8)
e fluctibus irruit in hostem
Sailornet