4.250 Kg.... anche per chi traina i TATS [pag. 6]

Capitano di Fregata
lima74
Mi piace
- 51/143
si a me serve un carrello da 1500kg per rientrare con la B96 che ho , c'è poco da fare.
Capitano di Fregata
vittorio66
Mi piace
- 52/143
@red

Dalle informazioni raccolte chi ha una motrice di 35q.li può trainare una carrello leggero sotto i 750kg con la B, ma se il treno è composto da motrice di 20.q.li e carrello 1800kg serve la B96
Se il treno supera i 4250 kg occorre BE

Pertanto per chi traina con il camper se il carrello supera 750 occorre la BE o superiore mentre se stai dentro i 4250 motrice 35 e carello 750 basta la B.

la circolare abrogata parla "Da qui in avanti sarà possibile trainare i rimorchi per trasporto attrezzature turistiche e sportive (T.A.T.S.) facendo riferimento esclusivo alla massa massima autorizzata e non più al peso rilevato sulla bascula, al momento del controllo stesso, come avveniva precedentemente" pertanto si guarda i libretti ma mi sembra che non cambi niente per il traino di rimorchi leggeri almeno che non cambi qualcosa sulla patente B con la quale:
Patente di categoria B: ...autoveicoli di massa complessiva non superiore a 3,5 t e
il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, non è superiore a 8,
anche se trainanti un rimorchio leggero oppure un rimorchio che non ecceda la
massa a vuoto del veicolo trainante e non comporti una massa complessiva totale a
pieno carico per i due veicoli superiore a 3,5 t.


Sbaglio?
quiksilver 340 + 15cm mercury
BWA 550 + 40/50 Suzuki
Ammiraglio di squadra
ropanda
Mi piace
- 53/143
lima74 ha scritto:
si a me serve un carrello da 1500kg per rientrare con la B96 che ho , c'è poco da fare.


OCCHIO!!! a tenere conto la assicurazione.

non è che adesso per rientrare, facciamo la somma dei pesi secondo i due libretti, e siamo a posto....
si dovrà tenere conto anche del peso REALE perche c'è la rivalsa della assicurazione in caso di incidente grave, e sarà li che andremo alla bascula.

mi sa che domani apro una agenzia di guida Sbellica
Salpa Laver 20.5 Cabin -selva 100cv 4T
elica Al 3 pale Ø13.75 x 13. mod 14/15
barca 5.5 Mitica Ropanda - selva-marlin 100 cv 4 T
elica Al 4 pale Ø12.75x17
ex gommone selva 4.20- johnson 25 cv
Capitano di Fregata
vittorio66
Mi piace
- 54/143
ropanda ha scritto:

non è che adesso per rientrare, facciamo la somma dei pesi secondo i due libretti, e siamo a posto....
si dovrà tenere conto anche del peso REALE perche c'è la rivalsa della assicurazione in caso di incidente grave, e sarà li che andremo alla bascula.


E' chiaro che bisogna tenere sempre presente il Peso Reale, ma chi ha un Camper al 95% sa che già la motrice non rispetta quanto riportato sul libretto con o senza carrello e per questo che esistono polizze che coprano anche il sovraccarico!
quiksilver 340 + 15cm mercury
BWA 550 + 40/50 Suzuki
Contrammiraglio
lone wolf
Mi piace
- 55/143
- Ultima modifica di lone wolf il 31/10/15 13:59, modificato 1 volta in totale
Quindi:
motrice 21 quintali, carrello 1500 Kg. portata massima = 3.600 Kg.

Se viaggio con agganciato il carrello vuoto devo essere in possesso della B96 Sad
Mi sento come una foglia su un albero in autunno, ma c'è tanto vento.
Enzo Biagi 5/11/07
Capitano di Fregata
lima74
Mi piace
- 56/143
no comment, veramente una cosa antipatica
Capitano di Corvetta
uomo in mare
Mi piace
- 57/143
lone wolf ha scritto:
Quindi:
motrice 21 quintali, carrello 1500 Kg. portata massima = 3.600 Kg.

Se viaggio con agganciato il carrello vuoto devo essere in possesso della B96 Sad


....esatto ... e siamo in due Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad
...... In attesa di nuove avventure nautiche "gommate" ho venduto la "jacuzzi"....
EX : Sessa Marine Key Light 18 - Evinrude 90 E-tec - elica inox Ballistic 15" - Timoneria Mavimare Evolution 300 - Satellite Mx131re
Ammiraglio di squadra
ropanda
Mi piace
- 58/143
vittorio66 ha scritto:
ropanda ha scritto:

non è che adesso per rientrare, facciamo la somma dei pesi secondo i due libretti, e siamo a posto....
si dovrà tenere conto anche del peso REALE perche c'è la rivalsa della assicurazione in caso di incidente grave, e sarà li che andremo alla bascula.


......................................................................ma chi ha un Camper al 95% sa che già la motrice non rispetta quanto riportato sul libretto con o senza carrello e per questo che esistono polizze che coprano anche il sovraccarico!


questo è solo valido per i CAMPERISTI, attenzione!!!!!!!!,
tutti gli altri non possediamo polizze che rispetta il sovraccarico, e scatta la rivalsa , e a questo ho più paura che a qualsiasi altra cosa.

Ps: (si la vostra associazione ha avuto più peso anche siete più numerosi, e avete conquistato la possibilità del sovraccarico)
Salpa Laver 20.5 Cabin -selva 100cv 4T
elica Al 3 pale Ø13.75 x 13. mod 14/15
barca 5.5 Mitica Ropanda - selva-marlin 100 cv 4 T
elica Al 4 pale Ø12.75x17
ex gommone selva 4.20- johnson 25 cv
Ammiraglio di divisione
Chicco04
Mi piace
- 59/143
lone wolf ha scritto:
Quindi:
motrice 21 quintali, carrello 1500 Kg. portata massima = 3.600 Kg.

Se viaggio con agganciato il carrello vuoto devo essere in possesso della B96 Sad


Credo, e dico credo, che vuoto valga il peso minimo dei due indicati? Question
Zar 57 Twin-motore Evinrude e-tec 150 cv HO-carrello Ellebi
Capitano di Corvetta
Sutancamion
Mi piace
- 60/143
Un copia-incolla:

30/10/2015 - PATENTE DI GUIDA - La patente di categoria B o BE e le nuove regole per il traino dei rimorchi, aggiornato alla circolare del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 24640, del 26 ottobre 2015 (G. Carmagnini)

La patente di categoria B costituisce un’eccezione alla regola riguardo al traino dei rimorchi con massa massima ammissibile superiore a 750 chilogrammi, poiché, mentre il traino dei rimorchi con veicoli per la guida dei quali è necessaria una patente di categoria C1, D1, D1 o D è limitato ai soli rimorchi leggeri, cioè quelli che hanno una massa massima ammissibile non superiore a 750 chilogrammi, altrimenti è necessario aver conseguito la patente di categoria C1E, CE, D1E o DE, con la patente di categoria B si possono guidare anche complessi di veicoli costituiti da una motrice di categoria B e da un rimorchio o semirimorchio non leggero, se sono rispettate alcune limitazioni e prescrizioni.

Sino al 18 gennaio 2013 era sufficiente aver conseguito la patente di categoria B e non necessitava l’estensione E, se il rimorchio trainato aveva una massa complessiva a pieno carico non superiore a 750 chilogrammi (cioè si trattava di un c.d. rimorchio leggero), anche se il complesso risultante superava 3,5 tonnellate di massa complessiva a pieno carico (ovviamente la combinazione può così raggiungere 4,25 tonnellate di massa complessiva a pieno carico). Ovvero, se il rimorchio superava 750 chilogrammi di massa complessiva a pieno carico, non era necessaria l’estensione E se tale massa non era superiore alla massa a vuoto della motrice e se il complesso risultante non superava 3,5 tonnellate di massa complessiva a pieno carico. Al di fuori di tali condizioni era necessario aver conseguita la patente di categoria B+E, che consentiva di guidare un complesso di veicoli formato da una motrice di categoria B e un rimorchio non leggero, senza altri limiti, salvo, ovviamente, quelli tecnici previsti per la massa trainabile dalla motrice, limitazione che però non riguardava la categoria di patente necessaria. Con la nuova direttiva 2006/126/CE e con la conseguente sostituzione dell’articolo 116 del codice della strada, ai fini dell’individuazione della categoria di patente necessaria alla guida di un complesso di veicoli composto da una motrice di categoria B e un rimorchio non leggero, ha perso qualsiasi rilevanza il rapporto tra la massa a vuoto della motrice e la massa massima ammissibile del rimorchio.

Con la nuova formulazione dell’articolo 116, in ossequio alle disposizioni della direttiva 2006/126/CE, ferma restando la possibilità di trainareun rimorchio leggero con un veicolo di massa massima ammissibile non superiore a 3,5 tonnellate e con un numero di posti non superiore a 8, oltre il conducente (e quindi, come in passato, l’aggancio di un rimorchio leggero consente al complesso di raggiungere la massa massima ammissibile di 4,25 tonnellate e la guida con la sola categoria B), rimane sufficiente la sola patente categoria B anche se il rimorchio supera 750 kg, ma a patto che il complesso risultante non superi 3,5 tonnellate. Quindi, nei limiti della massa trainabile, al conducente titolare della sola patente di categoria B, è consentito il traino di rimorchi non leggeri in qualunque combinazione, con il solo limite della massa complessiva di 3,5 tonnellate; tuttavia, se il complesso risultante supera 3,5 tonnellate, gli Stati Membri possono richiedere il completamento di un percorso formativo, ovvero il superamento di una prova pratica di capacità e comportamento[1], ovvero scegliere entrambe le opzioni. La patente di categoria B che abilita alla guida di un complesso di massa massima superiore a 3,5 tonnellate, ma non superiore a 4,25 tonnellate, formato da un autoveicolo di categoria B e da un rimorchio di massa complessiva a pieno carico superiore a 750 kg, è contraddistinta dal codice unionale “96”[2], iscritto nella colonna 12 nel retro della patente formato card, in corrispondenza della categoria B.

L’Italia, esercitando le facoltà concesse dalla direttiva 2006/126/CE, ha disposto prova di capacità e comportamento su veicolo specifico al fine del rilascio della patente di categoria B integrata dal codice “96”

Il titolare di una patente di categoria B, che intende conseguire l'abilitazione di guida unitamente al codice unionale “96” deve sostenere sostiene la prova di verifica delle capacità e dei comportamenti, in conformità ai contenuti di cui all'allegato V del decreto legislativo n. 59 del 2011, su un complesso di veicoli composto da una motrice di categoria B ed un rimorchio, la cui massa massima autorizzata supera 750 chilogrammi, in modo che la massa massima autorizzata del complesso, superiore a 3500 chilogrammi, sia tale da non superare i 4250 Kg. Nello svolgimento della prova deve essere presente a fianco del conducente una persona in qualità di istruttore, titolare di patente della stessa categoria richiesta rilasciata da almeno 10 anni, ovvero di categoria superiore, nonché l'esaminatore di cui all'art. 121, comma 3, del codice della strada.

Spero di non infrangere regolamento e netiquette...

In caso contrario fucilatemi pure.

Ciau
Sailornet