E' ancora possibile navigare in Croazia senza bandiera? [pag. 6]

Contrammiraglio
Ziomaicol
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Come tutti gli emendamenti presentati ogni anno al momento sono solo chiacchiere chiacchiere chiacchiere chiacchiere.

È vero però che è un emendamento a costo zero quindi ha sicuramente più possibilità di passare rispetto a tanti altri...
Vedremo
Mariner 380s - Mariner 8,5hp
Fiart Cariddi 22 - Volvo Penta 20hp diesel
Orizzonti Syros 190 - Suzuki DF40A
Orizzonti Syros 190 - Suzuki DF100B
Marinello Eden 22 - Suzuki DF150A
Site Admin
VanBob (autore)
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- 52/137
Che passi in Italia è possibilissimo, dipende da quanti politici girano con "natanti" entro i 9,99 metri con tripla motorizzazione da 400HP e piattaforme di poppa da 3 metri. Di fatto barche da 12/13 metri ma non immatricolate. Wink

Ma all'estero?
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Tenente di Vascello
mariola
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- 53/137
Ma la Dichiarazione di Costruzione o Importazione (DCI) per i natanti antecedenti al 2019 come si può avere?
già Asso 57 con Yamaha 90 cv 2t
In arrivo Ranieri Azzurra 20 con Honda 90 4t iniezione

Sempre e comunque
Principiante patentato
Site Admin
VanBob (autore)
1 Ah ah ah
- 54/137
Ah beh... naturalmente con una dichiarazione sostitutiva di atto notorio.
No?!? Sbellica
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Ammiraglio di divisione
eros
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- 55/137
stando al webbe , ci sono 520.000 natanti non immatricolati, la sola autentica presso lo sportello telematico costa 23.7 euro
fanno 12.324.000 , che per loro sono bruscolini , ma non un costo
logicamente non la faranno tutti, ma son sempre tanti soldini
Site Admin
VanBob (autore)
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- 57/137
Se è stato approvato allora esiste una legge. Qualcuno posti la lagge please.
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Sergente
arius1970
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- 58/137
La commissione approva gli emendamenti, non la norma. L'atto è in stato di relazione, deve seguire l'iter parlamentare per diventare legge.
Se ti interessa seguire l'andamento del disegno di legge, qui trovi i lavori della commissione al quale è assegnato:
https://www.camera.it/leg19/126?leg=19&idDocumento=1341
Tenente di Vascello
ramses2112
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- 59/137
qualcuno è al corrente di novità in merito?
Praticamente cosa dovremo fare e che tempi e costi si prevedono?
QuestionQuestion
Ramses naviga su Bat trident 5 mt / Yamaha 60CV 4T. iniez.
Aggiornamento 2021:
Ora Ramses naviga su BAT PACIFIC 5.90/Jhonson 140 4T

🌊Non mi prenderete mai!💥⚔️🏴‍☠️
Sergente
arius1970
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Il disegno di legge è stato votato alla camera; ora è all'esame del senato. Se vuoi seguire l'iter lo trovi qui:
https://www.senato.it/leg/19/BGT/Schede/Ddliter/57779.htm

Ho letto un pò i lavori, l'art. 14 (quello di interesse per i natanti) non è stato discusso nè vi sono stati apportati emendamenti.
Se venisse quindi votato, e quindi senza modifiche, entro 60 giorni dall'approvazione dovrebbe uscire il decreto MIT che stabilisce la documentazione.
Di seguito metto il testo del dossier dell'ufficio studi (solo art. 14):

Articolo 14
(Disposizioni per la promozione del settore della nautica da diporto)
L’articolo 14, introdotto dalla Camera, consente di iscrivere i natanti da diporto nell’archivio telematico centrale (ATCN) mediante una dichiarazione sostitutiva di atto notorio. Consente altresì ai soggetti italiani possessori di natanti, in navigazione in acque territoriali straniere, di attestarne il possesso, la nazionalità ed i dati tecnici dell'unità attraverso la Dichiarazione di Costruzione o Importazione.

In dettaglio, con l’articolo 14 si apportano due modifiche all’art. 27 del codice della nautica da diporto (decreto legislativo n. 171 del 2005), prevedendo:

una prima modifica al comma 2, in base alla quale viene consentito, a richiesta dell'interessato, di iscrivere i natanti da diporto, cioè le unità da diporto di lunghezza pari o inferiore a 10 metri qualora non sia in possesso del titolo di proprietà, tramite una dichiarazione sostitutiva di atto notorio con sottoscrizione autenticata da uno sportello telematico dell’automobilista (di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c) del DPR 19 settembre 2000, n. 358), nella quale egli attesta che il natante da diporto è di sua esclusiva proprietà, indicando data e luogo di acquisto, nonché le generalità del venditore.
Attualmente il comma 1 dell’art. 27 esclude i natanti da diporto e le moto d'acqua dall'obbligo dell'iscrizione nell'ATCN, della licenza di navigazione e del certificato di sicurezza, ma il comma 2 consente già l’iscrizione a richiesta, prevedendo in tale caso che questi assumano il regime giuridico delle imbarcazioni da diporto (unità tra 10 e 24 metri).

la seconda modifica consente, introducendo un nuovo comma 2-bis all’art. 27 del codice della nautica da diporto, ai soggetti italiani possessori di natanti, durante la navigazione in acque territoriali straniere, di attestarne il possesso, la nazionalità ed i dati tecnici dell'unità attraverso la Dichiarazione di costruzione o importazione (DCI), prevista dall'articolo 13, comma 5, del DPR 14 dicembre 2018, n. 152 (Regolamento sul SISTE -Sistema telematico centrale della nautica da diporto), corredata dalla dichiarazione sostitutiva di atto notorio, autenticata anche in questo caso da uno sportello telematico dell’automobilista.
Si ricorda che il modello di dichiarazione DCI è stato approvato con Decreto MIT 23 aprile 2021.

Il comma 2-bis prevede inoltre che la documentazione debba essere tenuta a bordo durante la navigazione in acque territoriali straniere.

La dichiarazione è rilasciata conformemente ad un modello che sarà definito con un decreto del MIT da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione. E’ previsto in questo caso il previo pagamento di euro 23,70 per diritti e compensi, da versare all'entrata del bilancio dello Stato.

Si prevede, altresì, che l'importo delle somme da versare per diritti e compensi ai sensi del primo periodo sia aggiornato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base dei costi effettivi delle attività amministrative in questione.

Il comma 2-bis prevede infine che tali somme siano successivamente riassegnate, con decreto del MEF, al MIT per essere destinate al funzionamento dell’ufficio di conservatoria centrale (UCON), di cui all'articolo 1, comma 217 della legge 24 dicembre 2012, n.228, operante presso il medesimo Ministero.
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