Pistole e...... pistola! [pag. 3]

Tenente di Vascello
Genius83
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- 21/29
Per me si può chiudere l'OT, che tristezza
Scrocco-Rib
Ammiraglio di divisione
Cesinho
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- 22/29
Sbellica
Chiudiamo l'OT e parliamo di ladri e delinquenza comune...che ê meglio
Sbellica
Da nord a sud...ahinoi
Lomac 500ok
Tohatsu 75 cv 2t carburatori
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<º))))>< <º))))>< <º))))><
Ammiraglio di squadra
Yatar1963 (autore)
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- 23/29
Cesinho ha scritto:
Ragazzi la giustizia....la fanno giudici e avvocatissimi del luogo....

Una certa "giustizia delinquenziale" permea sicuramente tutta la penisola. Altrimenti certi prestigiosi "club" che esisterebbero a fare? Per giocare a Burraco?
Nè entro nel merito del lavoro dei legali, il cui mestiere consiste nel vincere e non nell'amministrare la giustizia, nè voglio fare di tutt'erba un fascio con i magistrati.

Ma resta innegabile che l'abbondante "stupidità" è una giustificazione inapplicabile a persone di livello culturale e professionale certamente elevato, e quando vi si eccede viene da pensar male sotto vari punti di vista.

A differenza di altri, personalmente non considero la "amministrazione della giustizia" come fonte di verità storica, nè come amministratrice di equità.
Ma come garante di democrazia sì.
E come me, lo fa la nostra Costituzione che attribuisce ai nostri magistrati prerogative uniche, quasi uno stato nello stato, proprio a tutela della democrazia.
Perchè la legge non è scienza quindi va amministrarla da esseri umani con saggezza e pacatezza.

Rapina=atto violento ---- Atto violento=grave rischio di incolumità personale ------ sparare=difendersi legittimamente da un grave pericolo.

Non è difficile da capire. A meno che a qualcuno non piacciano le leggi e se le voglia amministrare a modo suo.....
Anche perchè molti giudici attingono e si ispirano a sentenze già emesse, moltiplicando i deleteri effetti, fino a stravolgere la ratio di una norma
Ci vediamo quando ci vediamo..
Cit. Danny Ocean
Capitano di Vascello
yanez323
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- 24/29
Abbiamo una nuova legge sulla legittima difesa, che poco aggiunge a quanto c’è nell’art. 52 del Codice penale, non risolve la possibilità di interpretazioni cervellotiche, definendo rigidamente i criteri valutativi, introducendo altri elementi opinabili e ridondanti. Soprattutto, alimenta l’idea che tutto sia possibile in materia di difesa.
L’unica cosa di veramente nuovo, se regge ad un’accezione d’incostituzionalità, è l’esclusione della richiesta di risarcimento da parte del delinquente.
Probabilmente, leggendo le varie relazioni presentate in Commissione affari costituzionali, la norma era partita con altri presupposti, ma per questioni di mediazione alla fine ne è uscita notevolmente depotenziata, con l’aggiunta, tra l’altro, dello stato di “grave turbamento”, che amplia la possibilità discrezionale del giudice, oltre ad un’impalcatura generale che vorrebbe sembrare innovativa, ma non lo è affatto.
Se guardiamo alle notizie propinate come novità da alcuni e allarmi lanciati da altri, forse è meglio rivedere alcune norme preesistenti:
Intanto l’arma, se di arma da fuoco si tratta, deve essere regolarmente detenuta, quindi esiste a monte un’autorizzazione all’acquisto ed alla detenzione. Questa deve essere custodita con diligenza, per evitare che qualcuno all’interno dell’abitazione (bambini, collaboratori, ospiti occasionali ecc) possa appropriarsene e farne un uso non “consono”. Motivo per il quale vengono quasi sempre chiuse, magari smontate, in qualche cassetto con chiave, per cui al momento del bisogno rimane piuttosto arduo servirsene.
Molti pensano di risolvere qualcosa munendosi di licenza di trasporto per uso sportivo. Assolutamente inutile se non si va al poligono. Infatti per chiedere la licenza occorre avere un’arma, quindi a monte la detenzione, pertanto questa può rimanere in casa perfettamente approntata. Le limitazioni all’approntamento sussistono solo durante il trasporto: l’arma deve essere trasportata in apposita custodia, scarica e con le munizioni in contenitore chiuso e separato.
C’è poi il porto d’arma, caso residuale, con il quale si può andare in luogo pubblico con l’arma approntata ed occultata.
Non credo che ci sarà, da ora in poi una proliferazione di acquisti di armi, come paventato da più fonti, poiché chi già ce le ha non ne ha bisogno di acquistarne altre avendole già. Non sarà l’attuale legge a far insorgere nuovi bisogni di massa.
Tanto per la precisione, si possono detenere un numero illimitato di fucili da caccia, dodici armi classificate per uso sportivo, tre armi comuni da sparo. Per quanto ecceda il numero previsto di armi comuni da sparo, bisogna avere la Licenza di collezione, per cui il numero è teoricamente illimitato, ma non si può detenere munizionamento per le armi in collezione.
La legge di riferimento continua ad essere la 110 del 1975, con successive modifiche.
Ovviamente, nella malaugurata ipotesi di doversi difendere nulla vieta di usare un’arma per uso sportivo o un fucile da caccia, magari caricato a palla brenneke, o qualsiasi altra arma si abbia a disposizione, purché regolarmente detenuta.
Riguardo alla norma per quanto riguarda l’art 52 CP tutto si basa sull’inserimento dell’avverbio “sempre” davanti al sussistere del rapporto di proporzione.
Nessuna novità nella parificazione del domicilio con i luoghi di lavoro (studi professionali, negozi ecc) Tutto rimane esattamente come prima.
Negli anni il “rapporto di proporzione” tra offesa e mezzi di difesa è sempre stato valutato in maniera più restrittiva, a favore dell’aggressore, con giurisprudenza costante. Criteri interpretativi spesso contrari anche alla logica, visto che in tutti in vecchi manuali di Diritto penale, in materia di proporzione tra beni difesi ed offesa, si ribadiva che adgreditus non habet stateram in manu. Negli ultimi anni, invece, si richiedeva alla vittima di un’aggressione una valutazione di tutta una serie di elementi assolutamente fuori della sua portata, considerando soprattutto le condizioni in cui si è trovata a dover agire.
In questo va visto il valore assoluto dato all’incolumità fisica rispetto ai beni materiali, non considerando, specularmente, il rischio dell’incolumità ed integrità fisica corsa dalla vittima di un’aggressione.
Sono gli effetti di un ormai consolidato indirizzo dottrinario e giurisprudenziale, in cui la vittima è semplicemente un elemento di corollario, mentre l’autore di un delitto è il soggetto principale a cui devono essere sempre applicate tutte le garanzie sostanziali e processuali, affinché la pena non sia afflittiva o retributiva, ma fonte di recupero e reinserimento. Si tratta di orientamenti d’importazione Nord europea basati su altri presupposti sociali e con ordinamenti che, comunque sia, garantiscono la certezza e tempestività della pena irrogata.
Basta vedere come vengono fastidiosamente considerate le vittime di mafia o, peggio ancora, quelle di terrorismo davanti al “pentimento”, mai disinteressato, o alla semplice dissociazione di tali elementi.
Intanto, sempre nella malaugurata ipotesi di un’aggressione nella propria abitazione con relativa difesa, la vittima sarà comunque destinatario di un avviso di garanzia, in quanto dovrà essere valutata se era palese l’intenzione aggressiva, se c’è stata violenza sulle persone o sulle cose (effrazione porte e finestre), nonché se il colpevole fosse palesemente armato. Quindi il Magistrato si farà sempre parte diligente nel chiedere se c’era la possibilità di agire in altra maniera o chiedere aiuto alle FF. OO. Cosa sicuramente possibile se il ladro scarsamente professionale avesse impiegato mezzora a scassinare la porta per entrare, ma un po’ più difficile se uno se lo ritrova direttamente in soggiorno.
Se le lesioni all’aggressore hanno una prognosi inferiore a venti giorni non dovrebbero esserci problemi, visto che sono perseguibili a querela di parte, oltre i venti giorni o in caso di morte la procedibilità è d’ufficio, con annesso procedimento, per verificare che sussistano “le cause di esclusione del reato”.
Non è detto che tutto si concluda in fase di indagini preliminari con un’archiviazione.
Siccome l’eccesso colposo di cui all’art 55 CP lo ipotizzeranno sempre e comunque, un’altra stravagante amenità della nuova norma è l’introduzione del principio dello “stato di grave turbamento, derivante dalla situazione di pericolo in atto”. In pratica è un altro elemento su cui il magistrato può agire con grande discrezionalità, in quanto colui che si è difeso deve dimostrare di essersi trovato “in stato di grave turbamento”, va a capire in cosa dovrà consistere. La cosa, al limite, potrebbe essere anche antitetica all’azione, se ha avuto una reazione lucida per aver recuperato una qualsiasi arma e non aver accoppato il proprio cagnolino ed il canarino.
La presunzione di grave turbamento non sarebbe dovuta essere introdotta come elemento variabile, bensì come fattore intrinseco.
Paradossalmente un magistrato potrebbe escludere la scriminante di “grave turbamento” a priori, magari venendo a conoscenza che l’imputato, perché l’aggredito la veste di imputato assume, oggi settantenne, in gioventù era stato nel GIS, nel NOCS, negli Incursori di Marina o in qualche reparto speciale delle FF. AA, per cui era stato sufficientemente addestrato a non soggiacere a tale stato d’inferiorità psicologica. L’ipotesi non è peregrina…
In compenso, se di notte il gatto fa cadere una batteria di pentole in cucina con grande fracasso, questo provoca nel padrone di casa ansia e turbamento con conseguente sparo contro il soffitto di due colpi a scopo propedeutico, non è da escludere che gli vengano ritirate tutte le armi, sospesa qualsiasi licenza, per probabile instabilità psichica, ed inviato alla CMO.
In quanto all’inasprimento delle pene per i reati di furto, rapina e violazione di domicilio è la classica foglia di fico, che non produrrà alcun effetto. Di fatto rende l’arresto obbligatorio, ma questo deve avvenire in flagranza e nulla vieta al magistrato, una volta convalidato l’arresto, di rimettere immediatamente in libertà l’arrestato, se non ritiene che questi possa essere ancora pericoloso. Dopodiché lo rinvierà a processo a piede libero, con udienza, a data da destinarsi, sempreché quest’ultimo non scompaia nel nulla.
È cosa ormai assodata che gli inasprimenti di pena sono solo norme di facciata, con uno scarsissimo potere deterrente, se non si rimette mano seriamente al Codice di procedura penale, rivedendo tutta la normativa attenuativa e premiale. Ad oggi nessuno ha la volontà e la capacità tecnica e politica di farlo
A mio avviso, quella sulla legittima difesa è una legge che sarebbe potuta essere scritta molto meglio ed è stata l’ennesimo pretesto per far vedere che c’è un dibattito politico su una questione oggettivamente seria.
Come detto il testo è stato annacquato in sede di maggioranza, per tutta una serie di pregiudizi ideologici quando si parla di armi, di fatto un tabù, o quasi, in Italia. Questioni di idee di ciascuno.
Dall’altra parte l’opposizione dei magistrati, che non vedono mai di buon occhio quando si cerca di limitare la loro discrezionalità interpretativa ed applicativa delle leggi delle quali si dicono soggetti soltanto ad esse.
Buona parte del debordamento del Potere giudiziario, dai limiti costituzionali è dovuto all’intrinseca debolezza della classe politica in generale.
Secondo la tripartizione classica: Potere legislativo (Parlamento), Esecutivo (Governo, a cui fa capo la Pubblica Amministrazione) e Potere Giudiziario (Magistratura, nelle sue varie articolazioni) dovrebbero essere indipendenti l’uno dall’altro, ed in equilibrio tra di loro; a partire dagli Anni di piombo, il potere giudiziario ha finito per surrogare, con la propria azione, l’inerzia del potere legislativo, invadendo man mano il campo d’azione sia Legislativo che Esecutivo, condizionandoli in maniera sempre più marcata, senza che, specie quello legislativo e a rimorchio quello esecutivo, trovassero la forza di ricondurlo nel proprio alveo.
Le opposizioni hanno armato un po’ di baccano, più per forma che per sostanza, visto che è una materia a cui prima o poi si sarebbe necessariamente mettere mano sostenendo che si depotenzia lo Stato nel suo compito di difesa del cittadino. Credo che in futuro, anche in caso di alternanza di Governo, nessuno troverà conveniente rimettere in discussione l’attuale legge
Il principio di difesa del cittadino garantito sempre dallo Stato, di per sé è tanto sacrosanto quanto velleitario, da sempre.
Le FF. OO, per quanto potranno essere potenziate, non potranno mai essere ovunque ed in qualsiasi momento e, soprattutto, la vittima di un reato potrebbe non essere nelle condizioni di chiamarle, senza contare tutti i limiti normativi che la legislazione pone.
In una media città di provincia, sui centomila abitanti, tra Polizia e Carabinieri possono esserci fuori al massimo cinque equipaggi di notte, in ambito urbano e dei comuni della cintura urbana (quindi una popolazione di 120/140000 abitanti), mentre vaste aree extraurbane sono coperte solo da equipaggi delle Compagnie Carabinieri (provate a pensare alle aree rurali tra Ferrara e Rovigo lungo il Delta del Po, con casali sparsi in zone semi disabitate e avvolte costantemente nella nebbia per diversi mesi l’anno)). Concepire una copertura totale e tempestiva di tutte le emergenze è pura fantasia, o malafede.
Utente allontanato
propcalc1
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- 25/29
Evviva Yanez ! Una disamina completa ed oggettiva. Mi permetto di aggiungere la questione del libero convincimento del magistrato, quasi sempre usato contro la vittima di turno.
Ammiraglio di squadra
byanonimo
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- 26/29
RF Saver750 ha scritto:
la prima domanda della polizia intervenuta non è stato se stavo bene o simili, ma se avevo avuto una colluttazione con il ladro. Nel secondo caso,.................... anche qui, prima risposta a mia moglie “ha sbagliato numero” e prima domanda a me “ha avuto qualche colluttazione?”....

Questa domanda che tu hai "diciamo evidenziato" e di un'importanza fondamentale nella procedura da parte degli agenti operanti, praticamente il reato si tramuta da Furto a Rapina, determinando l'arresto oppure la denuncia del malafattore.

Non e una critica, ma solo per dovere di cronaca, credo sia giusto spiegarlo.
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Ammiraglio di squadra
bluprofondo60
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- 27/29
oggi settantenne, in gioventù era stato nel GIS, nel NOCS, negli Incursori di Marina o in qualche reparto speciale delle FF. AA, per cui era stato sufficientemente addestrato a non soggiacere a tale stato d’inferiorità psicologica. L’ipotesi non è peregrina.

Bravo, ecco perchè per me , ricorrere ad un' arma per difendermi, è sempre l' ultima spiaggia.Wink
Utente allontanato
Mailand
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- 28/29
Non auguro a nessuno …. seppur armato …. di trovarsi faccia a faccia con un delinquente. O sei abituato a gestire questo genere di situazioni o il fatto di avere la disponibilità di un'arma non è altro che un ulteriore elemento che mette a rischio la vita propria e quella degli altri.

Se un problema di sicurezza e di difesa dalla microcriminalità effettivamente esiste, non è certo armando i cittadini che tutto questo si risolve. Anzi …. più armi girano più questo problema rischierebbe poi di dilagare.

La soluzione a mio avviso sarebbe molto semplice e immediatamente perseguibile senza stare troppo a fra demagogia da 4 soldi. Applicazione delle leggi dello stato e certezza della pena. Chi viene sorpreso a commettere un reato considerato di "tipo minore" non può essere rilasciato il giorno dopo con una semplice denuncia. Deve essere condannato e messo in galera per un tempo certo e preventivamente noto. Se le galere in Italia sono insufficienti (e lo sono ampiamente ormai da anni) che se ne facciano di nuove in modo da dare dignitosa reclusione a chi colpevole dei propri reati si è guadagnato una lunga permanenza. Punto. Il continuare a tollerare la totale impunità dei delinquenti è il reale problema da affrontare e da risolvere. Una volta immediatamente rilasciati questi continueranno a fare quello che hanno sempre fatto fino al giorno prima. armare i cittadini non è degno di uno stato di diritto che possa definirsi civile …. e, al di là di tutto, andrebbe solo ad aggravare l'attuale situazione.
Ammiraglio di squadra
bluprofondo60
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- 29/29
Sono d' accordissimo con Mailand. Costruire nuove carceri potrebbe creare lavoro , magari utilizzando le tante cattedrali nel deserto incompiute e sparse su tutto il territorio nazionale.
Sailornet

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