Costretto a pagare per riavere la propria barca [pag. 2]

Comune di 1° Classe
epg_2007
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- 11/24
Ciao a tutti
A me sembra una forma per speculare su una disgrazia, un evento eccezionale...mmhaa.........sarà legge però..........
Utente allontanato
Sell it
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- 12/24
La si puo pensare come si vuole ,ma il Capitano del peschereccio la poteva anche lasciare li , ma non poteva per non creare intralcio alla navigazione se semi affondata doveva avertire la Capitaneria, praticamente è costretto a toglierla ,ed in fine e da i tempi dei Galeoni che la regola è questa. Poi è da vedere se il Capitano chiederà il trerzo.
Per mare non ci sono taverne! Chi naviga naviga chi sta a terra giudica!
Ammiraglio
Dada77
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- 13/24
Giusta o sbagliata la legge è questa...... Inutile dibattere..... Quando è stata emanata di certo è stata pensata per tutelare la sicurezza in mare ( se c'è un guadagno certamente un capitano si prende l'onere di rimorchiare il mezzo in porto e contestualmente eliminare il pericolo, senza ricompensa sicuramente rimarrebbe alla deriva).

Da
Daniele
La rinascita del Phoenix....
https://m.youtube.com/watch?v=T3creDbTP3M
https://youtu.be/dRLaLGarif0

La rinascita del Genesis....
https://youtu.be/iCkgnupbnDQ

La rinascita del Gaudium....
https://youtu.be/6Eq9UWFyWZM
Ammiraglio di divisione
sacs640
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- 14/24
sacs640 ha scritto:
lunedì provo ad informarmi


come promesso mi sono informato , anche se l'articolo è già stato riportato


Citazione:


legislazione italiana
di diritto della navigazione e dei trasporti

"Codice della navigazione"

(Approvato con R.D. 30 marzo 1942, n. 327)
Parte aggiornata al decreto legislativo 15 marzo 2006, n. 151

(a cura di Enzo Fogliani)

Parte prima
Della navigazione marittima e interna

Libro terzo - Delle obbligazioni relative all'esercizio della navigazione

Titolo IV
Dell'assistenza e del salvataggio, del recupero e del ritrovamento dei relitti



Capo II
Del ricupero

Art. 501 - Assunzione del ricupero

Salvo in ogni tempo il diritto dei proprietari di provvedervi direttamente, nel concorso di più persone che, avvalendosi di mezzi nautici, intendano assumere il ricupero di una nave o di un aeromobile nauFragati O di altri relitti della navigazione, è preferito chi, avendo identificato il relitto, ne abbia fatto per primo denuncia all’autorità preposta alla navigazione marittima o interna, purché entro l’anno dall’identificazione egli abbia iniziato le operazioni di ricupero senza successivamente sospenderle per un periodo superiore a un anno.


Art. 502 - Obblighi del ricuperatore

Intrapreso il ricupero, le operazioni relative non possono essere sospese o abbandonate senza Giustificato motivo, quando ne possa derivare un danno per il proprietario del reLitto.

Entro dieci giorni dall’approdo della nave che ha compiuto il ricupero, le cose ricuperate devono essere consegnate al proprietario, o, se questi sia ignoto al ricuperatore, alla più vicina autorità preposta alla navigazione marittima o interna.


Art. 503 - Indennità e compenso

Il ricupero, quando siano stati adempiuti gli obblighi relativi alla consegna delle cose ricuperate, dà diritto, entro i limiti del valore delle cose medesime, al risarcimento dei danni e al rimborso delle spese nonché a un compenso stabilito In ragione del valore delle cose ricuperate, degli sforzi compiuti e dei rischi corsi, del valore dei mezzi e dei materiali impiegati e, se la nave è armatA ed equipaggiata allo scopo di operare ricuperi, delle spese generali dell’impresa.

Per la determinazione e la ripartizione del compenso si applicano le norme degli articoli 492, 494, 496.


Art. 504 - Ricupero senza mezzi nautici

Nel concorso dI più persone che intendano assumere il ricupero di relitti, per il quale non siano necessari mezzi nautici, si applica il disposto dell’articolo 501.

Il ricuperatore ha gli obblighi e i diritti stabiliti dagli articoli 502, 503; la consegna delle cose ricuperate deve essere fatta entro dieci giorni dal compimento delle operazioni.

In mancanza di accordo tra gli interessati, il compenso è ripartito, tra le persone che hanno cooperato al ricupero, dall’autorità indicata nell’articolo 502, in relazione alle fatiche compiute e ai rischi corsi da ciascuno.


Art. 505 - Ricupero operato dal comandante della nave naufragata

Fermo per il rimanentE il disposto degli articoli 501, 504 primo comma, in ogni caso è preferito il comandante della nave, che, subito dopo il naufragio, dichiari di costituirsi capo ricuperatore.

Il compenso del comandante e degli altri componenti dell’equipaggio, che hanno cooperato al ricupero, è fissato, in mancanZa di accordo con l’armatore, dall’autorità indicata nell’articolo 502 o dall’autorità consolare, in relazione al valore delle cose ricuperate, alle fatiche compiute e ai rischi corsi.


Art. 506 - Intervento dell’autorità marittima

Il capO del compartimento nelle cui acque il ricupero viene effettuato, quando abbia conoscenza di un delitto commesso dal ricuperatore sulle cose ricuperate o sui materiali impiegati, oltre a prendere i provvedimenti del caso, ove lo ritenga opportuno assume il ricupero.


Art. 507 - Ricupero operato dall’autorità marittima

FermO il disposto degli articoli 72, 73 e dell’articolo precedente, il ricupero di navi sommerse o di altri relitti nelle acque della Repubblica può, se ne è prevedibile un utile risultato, essere assunto dall’autorità marittima, quando i proprietari delle cose non intendano provvedervi direttamente o non intendano proseguire il ricupero iniziato.

Si considera a tale effetto che i proprietari non intendono assumere o proseguire il ricupero quando non ne abbiano fatto dichiarazione entro sessanta giorni dall’avviso a tal fine pubblicato dall’autorità marittima nei modi stabiliti dal reGolamento o non abbiano iniziato le operazioni nel termine assegnato, ovvero quando non abbiano ripreso le operazioni sospese entro sessanta giorni dall’invito dell’autorità. Tuttavia il ricupero può in ogni tempo essere assunto dai proprietari, previo rimborso delle spese sostenute dall’amministrazione.

Quando si tratti di nave straniera, l’autorità marittima, prima di iniziare il ricupero, ne dà altresì notizia al console dello Stato di cui la nave batteva la bandiera, affinché il console stesso possa, ove lo ritenga opportuno, provvedere direttamente al ricupero.


Art. 508 - Custodia e vendita delle cose ricuperate

L’autorItà che assume il ricupero o che, a norma dell’articolo 502, riceve in consegna le cose ricuperate, provvede alla custodia delle cose medesime.

Durante le operazioni di ricupero l’autorità predetta può procedere, secondo le norme stabilite dal regolamento, alla vendita delle cose, quando non ne sia possibile o utile la conservazione, ovvero quando ciò sia necessario per coprire le spese del ricupero eseguito d’ufficio.

Compiute le operazioni, quando il proprietario non curi di ritirare le cose ricuperate entro il termine prefissogli dall’autorità o non si presenti entro sei mesi dall’avviso pubblicato dall’autorità medesima nel caso in cui il proprietario sia ignoto, l’autorità procede alla vendita e deposita presso un pubblico istituto di credito la somma relativa, al netto delle spese incontrate per il ricupero d’ufficio ovvero delle indennità e del compenso spettanti al ricuperatore, nonché delle spese di custodia.

Se entro due anni dal deposito gli interessati non hanno fatto valere i propri diritti, ovvero se le domande proposte sono state respinte con sentenza passata in giudicato, la somma residua è devoluta alla cassa nazionale per la previdenza marinara (2) o alle casse di soccorso per il personale della navigazione internA.


Art. 509 - Prescrizione

Il diritto alle indenNItà e al compenso di ricupero si prescrive col decorso di due anni dal giorno in cui le operazioni sono terminate.

Capo III
Del ritrovamento di relitti in mare

Art. 510 - Diritti ed obblighi del ritrovatore

Chi trova fortuitamente relitti in marE, o dal mare rigettati in località del demaNio marittimo, entro tre giorni dal ritrovamento, o dall’approdo della nave se il ritrovamento è avvenuto in corso di navigaZione deve farne denuncia all’autorità marittima più vicina e, quando sia possibile, consegnare le cose ritrovate al proprietario, o, se questi gli sia ignoto e il valore dei relitti superi euro 0,03 all’autorità predetta (3).

Il ritrovatore, che adempie agli obblighi della denuncia e della consegna, ha diritto al rimborso delle spese e a un premio pari alla terza parte del valore delle cose ritrovate, se il ritrovamento è avvenuto in mare, ovvero alla decima parte fino a euro 5,16 di valore e alla ventesima per il sovrappiù, se il ritrovamento è avvenuto in località del demanio marittimo (3).


Art. 511 - Custodia e vendita delle cose ritrovate

Per la custOdia delle cose ritrovate, per la vendita delle medesime e per la devoluzione delle somme ricavate si applica il disposto dell’articolo 508.

Tuttavia gli oggetti di interesse artistico, storico, archeologico o etnograFico, nonché le armi, le munizioni e gli apparecchi militari, quando il proprietario non curi di ritirarli, ovvero non si presenti nei termini indicati nel terzo comma del predetto articolo, sono devoluti allo Stato, salvo in ogni caso il diritto del ritrovatore all’indennità ed al compenso stabiliti nell’articolo precedente.


Art. 512 - Cetacei arenati

omisiss......................................


Art. 513 - Prescrizione

Il diritto al rimborso delle spese e aL premio si prescrive col decorso di due annI dAl giorNo del rItrovamento.


(1) Articolo modificato dall'art. 16, I comma del d. lg.15 marzo 2006, n. 151 .torna

(2) Oggi INPS, a causa della soppressione della Cassa per la previdenza marinara disposta dalla l. 26 luglio 1984, n. 413 torna

(3) Le somme di cui all'art. 510, rispettivamente lire 50 e lire 10.000, non risultano essere mai state aggiornate. Il valore originario è convertito in euro, con le modalità di cui all'art. 4, punto 1, del d.lgs. 24 giugno 1998, n. 213, come modificato dall'art. 1, punto 1 del d. lgs. 15 giugno 1999, n. 206.
"Solo sul Mare si è davvero liberi" - Eugene O’Neill
Ammiraglio per meriti speciali
dogri
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- 15/24
Sell it ha scritto:
E' dai tempi dei Galeoni che la regola è questa.


Appunto, forse sarebbe ora di modificarla
Quant' è bella giovinezza, che si fugge tuttavia! Chi vuol esser lieto, sia: di doman non c’è certezza.
Ammiraglio di squadra I.S.
bobo
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- 16/24
Perchè?

se ci riflettiamo, capiamo che in una ipotesi (mancato ritrovamento) v'è una perdita patrimoniale secca totale (al valore attuale" antesinistro");
nel caso invece di ritrovamento, la perdita patrimoniale sarà limitata a circa 1/3 del totale (sempre al valore attuale "antesinistro").
sempre che si rivoglia il bene rinvenuto, altrimenti (per chi lo aveva perso) è come se non fosse stato ritrovato

non capisco dove stia il motivo per cambiare la regola.
Utente allontanato
Sell it
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- 17/24
Bobo esposto perfetto! E' meglio cornuti e mazziati o solo cornuti, se vado in porto e non trovo più la barca sarei disperato e non sò se mi rimetterei nell'impresa , ma poterla riavere a 1/3 del valore sarei felice. E pagherei una cena al Capitano , che oltre tutto a fatto il suo dovere non lasciano un mezzo alla deriva , con conseguenze peggiori per la navigazione. Poniamo che il Capitano se ne freghi , cala la nebbia o è notte e mentre uno naviga ci pizza contro e foste voi a pizzare cosa direste?
Per mare non ci sono taverne! Chi naviga naviga chi sta a terra giudica!
Sottotenente di Vascello
enry.g
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- 18/24
Ehmm,
Sarà un'affermazione stupida ma......
chi è stato il primo a vedere la Costa Concordia?
Chi è stato a prestare i primi soccorsi ?
Qual'è il compenso per queste persone?
Chi spetta toglierla dalle O O ?
Se leggo bene gli articoli delle leggi riportate sopra qualcosa non mi torna Sad
Il mare è come la matematica....un opppinione
Ammiraglio di squadra
isla
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- 19/24
enry.g ha scritto:
Ehmm,
Chi spetta toglierla dalle O O ?

l'assicurazione Wink
Ammiraglio di squadra
martiello123
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- 20/24
enry.g ha scritto:
Ehmm,
Sarà un'affermazione stupida ma......
chi è stato il primo a vedere la Costa Concordia?

Sad


forse schettino dallo scoglio dove ha pensato bene di ripararsi, se non fosse che e' stata una tragedia si potrebbe anche ridere sulla battuta. per favore non scherziamo
Sailornet