Assicurazione statica [pag. 8]

Ammiraglio di divisione
mavala
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Maaaaaaaaaaaaxxxxxx
MaGiJa II - ZAR 65, Yamaha F200G
Ex Zar 61 - Zar 53 - Zar 47
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MaxM100
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motoube ha scritto:
non e' obbligatoria.

ma io ho una copertura ancora piu' ampia di quella normalmente prevista dalle polizze di rischio statico, che molto spesso non danno copertura in aree private.

la mia invece e' attiva sia in area pubblica che privata, copre piu' del rischio statico (se prendo dalla barca un remo e lo metto in spalla e camminando urto un passante e gli spacco la testa, copre i danni ecc)


Sul fatto che sia o non sia obbligatorio il rischio statico se ne è parlato forse più degli zar.... ci sono anche i riferimenti alle leggi.

Mi incuriosisce questa "super copertura", raccontaci un pò di più .
Forse è la polizza RC del capofamiglia?


motoube ha scritto:
le polizze di rischio statico molto spesso non danno copertura in aree private.


Assolutamente falso.
Sottocapo
motoube
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si, ho la polizza "capofamiglia"

ma ho esplicitamente chiesto delle estensioni specifiche al mio amico assicuratore che le ha "stipulate"


ube
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MaxM100
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motoube ha scritto:
si, ho la polizza "capofamiglia"

ma ho esplicitamente chiesto delle estensioni specifiche al mio amico assicuratore che le ha "stipulate"


ube


Leggila bene, soprattutto le esclusioni. Spero di sbagliarmi ma leggerai che l'uso di mezzi immatricolati è escluso e il tuo carrello è sicuramente immatricolato. Per coprire l'uso/circolazione ci vuole l'estensione sulla polizza dell'auto e il rischio statico.
Vero invece che la capofamiglia copre se dai una remata in testa a qualcuno.

Quando e se avrai voglia, dicci quali polizze di rischio statico non coprono la circolazione in aree private. Così ci sappiamo regolare. Grazie.
Ammiraglio di squadra
branchia
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Come gia' detto non posso posteggiare il carrello staccato dalla motrice in un suolo pubblico perche ' considerato abbandonato....

Ma perche' deve essere considerato abbandonato se pago un bollo ,un'assicurazione , ha un libretto e una targa?
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MaxM100
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- Ultima modifica di MaxM100 il 27/10/08 17:11, modificato 1 volta in totale
branchia ha scritto:
Come gia' detto non posso posteggiare il carrello staccato dalla motrice in un suolo pubblico perche ' considerato abbandonato....

Ma perche' deve essere considerato abbandonato se pago un bollo ,un'assicurazione , ha un libretto e una targa?


Non è considerato "abbandonato", c'è solo un divieto di sosta nei centri abitati di rimorchi staccati dalla motrice. Art. 158 comma 3 del codice della strada.
www.aci.it sezione "per circolare"
Ammiraglio di squadra
branchia
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MaxM100 ha scritto:
Non è considerato "abbandonato", c'è solo un divieto di sosta nei centri abitati di rimorchi staccati dalla motrice. Art. 158 comma 3 del codice della strada.



Si Massimo lo sapevo, ma e' giusto?
Secondo me e' una ingiustizia bella e buona ..una delle tante assurdita' di questo codice .

Il divieto e' nelle strisce bianche , e anche in quelle blu?
Ammiraglio di squadra
MaxM100
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branchia ha scritto:
Si Massimo lo sapevo, ma e' giusto?
Secondo me e' una ingiustizia bella e buona ..una delle tante assurdita' di questo codice .

Il divieto e' nelle strisce bianche , e anche in quelle blu?



Mauri, prova a pensare ad un semirimorchio di un autotreno Wink
Probabilmente quel divieto l'hanno pensato per loro e poi ci sono finiti tutti i rimorchi.
O forse un modo per evitare le roulotte staccate nei centri abitati.

Giusto o no... boh Rolling Eyes
Il divieto è generico, strisce blu o bianche non contano.
Ammiraglio di squadra I.S.
bobo
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Oggi su un altro topic è tornato in auge questo argomento.
Senza tornare a leggere quanto contenuto in queste pagine ho risposto riportando una sentenza della Cassazione del 1997, che poi mi son reso conto stava anche qua.
Nonostante tale citazione (mi pare da The Doctor, prima di me) pare diffusa la convinzione che l'assicurazione statica sui carrelli sia una gabella aggirabile.
Il mio parere invece è che è una semplice assicurazione obbligatoria, nè più nè meno che quella del fuoribordo.
Rileggiamo passo passo quella sentenza.

L'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore riguarda tutti gli autoveicoli, compresi gli autotreni,
Fin qui nulla di speciale, salvo il dubbio iniziale della dizione "veicoli a motore"... che i nostri carrelli non hanno

ed è funzionale alla copertura dei rischi, attuali o anche solo potenziali, connessi alla loro circolazione,
Ecco, un primo concetto cardine: i rischi che x legge sono coperti obbligatoriamente sono TUTTI quelli comunque inerenti la circolazione. Si badi bene: viene espressamente detto "attuali" (cioè immanenti, reali, del momento) che "potenziali" (cioè quelli anche solo possibili, eventuali, non del momento, in altre parole anche relativi a comportamenti che NON si sta tenendo ma che si potrebbero in teoria tenere).
Ma fin qua non si parla di carrelli, ora viene il bello, entrano in scena i nostri amati

così che essa, ancorché stipulata per il solo autoveicolo o per la sola motrice, deve ritenersi estesa al "complesso unitario circolante", comprendente anche il carrello o il rimorchio agganciati (da ritenere, nella specie, parti integranti del veicolo marciante).
Eccoci qua: andando dalla città A a quella B con il carrello agganciato se faccio una bischerata i danni (se ho torto) li paga l'assicurazione che copre la cosiddetta RCA (Responsabilità Civile Automobilistica) della vettura motrice.
Ma la legge si ferma qua? Purtroppo nè la legge nè i giudici si fermano qua, perchè la RCA "obbligatoria" si estende anche ad un altro aspetto, e ad altri oggetti, comunque connessi (e qua si stia in campana: connesso anche solo POTENZIALMENTE!!!) con il concetto di "circolazione"... ecco come prosegue la sentenza.

Per i carrelli ed i rimorchi non agganciati (e cioè fermi su strade di uso pubblico ed aree equiparate, ovvero manovrati a mano), va concordata una assicurazione obbligatoria destinata a coprire esclusivamente il c.d. "rischio statico", giusto disposto dell'art. 1 della legge n. 990 del 1969.
Vale la pena riportare il testo del vecchio (oggi è stata riformata la materia, ma la norma in sè è sempre quella) art. 1 comma 1 della 990/69: I veicoli a motore senza guida di rotaie, compresi i filoveicoli e i rimorchi, non possono essere posti in circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate se non siano coperti, secondo le disposizioni della presente legge, dall'assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi prevista dall'art. 2054 del codice civile.
Eccoci al dunque: nonostante la Cassazione paia circoscrivere i casi di obbligatorietà della cd "statica" (e cioè fermi su strade di uso pubblico ed aree equiparate, ovvero manovrati a mano) in effetti sta solo e semplicemente elencando alcuni casi tipici nei quali questa (e non quella della motrice) è tenuta a coprire. Ed infatti immediatamente richiama la norma da cui discende tale obbligatorietà (che è quella appena citata).

Ciò che segue è solo un (complicato) esempio dei vari casi che si possono verificare e da quale assicurazione essi vengono coperti.
E' da specificare anche che proprio in quest'ultima parte che segue si parla anche di altro tipo di assicurazioni, quelle "volontarie". (esempi noti a tutti: le tipiche "estensioni" delle polizze RCA obbligatorie... la tutela legale, l'assicurazione del guidatore, il rientro garantito, etc etc etc... sono tutti esempi di fatti garantiti, ma non obbligatoriamente).
Tra le assicurazione cd volontarie rientra anche quella relativa al "rischio dinamico" del rimorchio.
Onestamente faccio fatica ad immaginarmi un rischio dinamico relativo al solo carrello: potrebbe essere il caso di curva stretta in cui il carrello urta e danneggia qualcosa (che disastro!)

Conseguentemente, operando, in caso di danno prodotto da motrice trainante un rimorchio od un carrello, la sola assicurazione obbligatoria del rischio dinamico del "complesso unitario circolante", e non anche la (distinta) assicurazione obbligatoria del rischio statico del veicolo inerte, deve ritenersi consentita alle parti la stipula di altra ed apposita convenzione assicurativa relativa al rischio dinamico del rimorchio e del carrello separatamente considerati rispetto alla motrice, versandosi, peraltro, in tal caso, nella (diversa) ipotesi di assicurazione volontaria, destinata ad operare cumulativamente con quella obbligatoria qualora il rischio dinamico abbia a trovare concreta attuazione.
(Cass. Civ., Sez. III, 1 ottobre 1997, n. 9574).

Quindi l'assicurazione cd statica è, per legge e per opinione della Cassazione, obbligatoria.
Tenente di Vascello
KITTYHAWK
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In merito al discorso assicurazioni e altro vi allego alcuni art. del codice della strada che secondo me possono risolvere tutti i dubbi.

Attenzione non fate confusione tra carrello appendice (che è parte integrante del veicolo) e rimorchio

Art.56. Rimorchi. (1) — 1. Ad eccezione di quanto stabilito dal comma 1, lettera e) e dal comma 2 dell’art. 53, i rimorchi sono veicoli destinati ad essere trainati dagli autoveicoli di cui al comma 1 dell’art. 54 e dai filoveicoli di cui all’art. 55, con esclusione degli autosnodati (2).
2. I rimorchi si distinguono in:
a) rimorchi per trasporto di persone, limitatamente ai rimorchi con almeno due assi ed ai semirimorchi;
b) rimorchi per trasporto di cose;
c) rimorchi per trasporti specifici, caratterizzati ai sensi della lettera f) dell’art. 54;
d) rimorchi ad uso speciale, caratterizzati ai sensi delle lettere g) e h) dell’art. 54;
e) caravan: rimorchi ad un asse o a due assi posti a distanza non superiore ad un metro, aventi speciale carrozzeria ed attrezzati per essere adibiti ad alloggio esclusivamente a veicolo fermo;
f) rimorchi per trasporto di attrezzature turistiche e sportive: rimorchi ad un asse o a due assi posti a distanza non superiore ad un metro, muniti di specifica attrezzatura atta al trasporto di attrezzature turistiche e sportive, quali imbarcazioni, alianti od altre (3).
3. I semirimorchi sono veicoli costruiti in modo tale che una parte di essi si sovrapponga all’unità motrice e che una parte notevole della loro massa o del loro carico sia sopportata da detta motrice.
4. I carrelli appendice a non più di due ruote destinati al trasporto di bagagli, attrezzi e simili, e trainabili da autoveicoli di cui all’art. 54, comma 1, esclusi, quelli indicati nelle lettere h), i) ed l), si considerano parti integranti di questi purché rientranti nei limiti di sagoma e di massa previsti dagli articoli 61 e 62 e dal regolamento (2).

Art.116. Patente e certificato di abilitazione professionale per la guida di motoveicoli e autoveicoli e certificato di idoneità alla guida di ciclomotori. (1) — 1. Non si possono guidare autoveicoli e motoveicoli senza aver conseguito la patente di guida rilasciata dal competente ufficio provinciale del Dipartimento dei trasporti terrestri.
1bis. Per guidare un ciclomotore il minore di età che abbia compiuto 14 anni deve conseguire il certificato di idoneità alla guida, rilasciato dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri a seguito di specifico corso con prova finale organizzato secondo le modalità di cui al comma 11bis (2).
1ter. A decorrere dal 1° luglio 2005 l’obbligo di conseguire il certificato di idoneità per la guida di ciclomotori è esteso anche ai maggiorenni che non siano già titolari di patente di guida (3).
2. Per sostenere gli esami di idoneità per la patente di guida occorre presentare apposita domanda al competente ufficio provinciale del Dipartimento dei trasporti terrestri ed essere in possesso dei requisiti fisici e psichici prescritti. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con decreti dirigenziali, stabilisce il procedimento per il rilascio, l’aggiornamento e il duplicato, attraverso il proprio sistema informatico, delle patenti guida, dei certificati di idoneità alla guida e dei certificati di abilitazione professionale, con l’obiettivo della massima semplificazione amministrativa, anche con il coinvolgimento dei medici di cui all’art. 119, dei comuni, delle autoscuole di cui all’art. 123 e dei soggetti di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264 (4).
3. La patente di guida, conforme al modello comunitario, si distingue nelle seguenti categorie ed abilita alla guida dei veicoli indicati per le rispettive categorie (5) (6):
A - Motoveicoli di massa complessiva sino a 1,3 t;
B - Motoveicoli, esclusi i motocicli, autoveicoli di massa complessiva non superiore a 3,5 t e il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, non è superiore a 8, anche se trainanti un rimorchio leggero ovvero un rimorchio che non ecceda la massa a vuoto del veicolo trainante e non comporti una massa complessiva totale a pieno carico per i due veicoli superiore a 3,5 t;C - Autoveicoli, di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, anche se trainanti un rimorchio leggero, esclusi quelli per la cui guida è richiesta la patente della categoria D; D - Autobus ed altri autoveicoli destinati al trasporto di persone il cui numero. 15, d.lgs. 19-4-1994, n. 575.
Art. 193. Obbligo dell’assicurazione di responsabilità civile. — 1. I veicoli a motore senza guida di rotaie, compresi i filoveicoli e i rimorchi, non possono essere posti in circolazione sulla strada senza la copertura assicurativa a norma delle vigenti disposizioni di legge sulla responsabilità civile verso terzi (1).
2. Chiunque circola senza la copertura dell’assicurazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 716 a euro 2.867 (2).
3. La sanzione amministrativa di cui al comma 2 è ridotta ad un quarto quando l’assicurazione del veicolo per la responsabilità verso i terzi sia comunque resa operante nei quindici giorni successivi al termine di cui all’art. 1901, secondo comma, del codice civile (3). La sanzione amministrativa di cui al comma 2 è altresì ridotta a un quarto quando l’interessato entro 30 giorni dalla contestazione della violazione, previa autorizzazione dell’organo accertatore, esprime la volontà e provvede alla demolizione e alle formalità di radiazione del veicolo. In tale caso l’interessato ha la disponibilità del veicolo e dei documenti relativi esclusivamente per le operazioni di demolizione e di radiazione del veicolo previo versamento presso l’organo accertatore di una cauzione pari all’importo della sanzione minima edittale previsto dal comma 2. Ad avvenuta demolizione certificata a norma di legge, l’organo accertatore restituisce la cauzione, decurtata dell’importo previsto a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria (4).
4. Si applica l’articolo 13, terzo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. L’organo accertatore ordina che la circolazione sulla strada del veicolo sia fatta immediatamente cessare e che il veicolo stesso sia in ogni caso prelevato, trasportato e depositato in luogo non soggetto a pubblico passaggio, individuato in via ordinaria dall’organo accertatore o, in caso di particolari condizioni, concordato con il trasgressore. Quando l’interessato effettua il pagamento della sanzione in misura ridotta ai sensi dell’articolo 202, corrisponde il premio di assicurazione per almeno sei mesi e garantisce il pagamento delle spese di prelievo, trasporto e custodia del veicolo sottoposto a sequestro, l’organo di polizia che ha accertato la violazione dispone la restituzione del veicolo all’avente diritto, dandone comunicazione al prefetto. Quando nei termini previsti non è stato proposto ricorso e non è avvenuto il pagamento in misura ridotta, l’ufficio o comando da cui dipende l’organo accertatore invia il verbale al prefetto. Il verbale stesso costituisce titolo esecutivo ai sensi dell’articolo 203, comma 3, e il veicolo è confiscato ai sensi dell’articolo 213 (5) (6).
(6) L’art. 13, c. 3, l. 689/1981 (Modifiche al sistema penale) così dispone: «13. — È sempre disposto il sequestro del veicolo a motore o del natante posto in circolazione senza essere coperto dalla assicurazione obbligatoria e del veicolo posto in circolazione senza che per lo stesso sia stato rilasciato il documento di circolazione.».

Art. 62. Massa limite. — 1. La massa limite complessiva a pieno carico di un veicolo, salvo quanto disposto nell’art. 10 e nei commi 2, 3, 4, 5 e 6 del presente articolo, costituita dalla massa del veicolo stesso in ordine di marcia e da quella del suo carico, non può eccedere 5 t per i veicoli ad un asse, 8 t per quelli a due assi e 10 t per quelli a 3 o piu assi (1).
2. Con esclusione dei semirimorchi, per i rimorchi muniti di pneumatici tali che il carico unitario medio trasmesso all’area di impronta sulla strada non sia superiore a 8 daN/cm2, la massa complessiva a pieno carico non può eccedere 6 t se ad un asse, con esclusione dell’unità posteriore dell’autosnodato, 22 t se a due assi e 26 t se a tre o più assi (2).
3. Salvo quanto diversamente previsto dall’art. 104, per i veicoli a motore isolati muniti di pneumatici, tali che il carico unitario medio trasmesso all’area di impronta sulla strada non sia superiore a 8 da N/cm2 e quando, se trattasi di veicoli a 3 o più assi, la distanza fra due assi contigui non sia inferiore ad 1 m, la massa complessiva a pieno carico del veicolo isolato non può eccedere 18 t se si tratta di veicoli a due assi e 25 t se si tratta di veicoli a tre o più assi; 26 t e 32 t rispettivamente se si tratta di veicoli a tre o a quattro o più assi quando l’asse motore è munito di pneumatici accoppiati e di sospensione pneumatiche ovvero riconosciute equivalenti dal Ministero dei trasporti. Qualora si tratti di autobus o filobus a 2 assi destinati a servizi pubblici di linea urbani e suburbani la massa complessiva a pieno carico non deve eccedere le 19 t (3).
4. Nel rispetto delle condizioni prescritte nei commi 2, 3 e 6, la massa complessiva di un autotreno a tre assi non può superare 24 t, quella di un autoarticolato o di un autosnodato a tre assi non può superare 30 t, quella di un autotreno, di un autoarticolato o di un autosnodato non può superare 40 t se a quattro assi e 44 t se a cinque o più assi (2).
5. Qualunque sia il tipo di veicolo, la massa gravante sull’asse più caricato non deve eccedere 12 t.
6. In corrispondenza di due assi contigui la somma delle masse non deve superare 12 t, se la distanza assiale è inferiore a 1 m; nel caso in cui la distanza assiale sia pari o superiore a 1 m ed inferiore a 1,3 m, il limite non può superare 16 t; nel caso in cui la distanza sia pari o superiore a 1,3 m ed inferiore a 2 m, tale limite non può eccedere 20 t (2).
7. Chiunque circola con un veicolo che supera compreso il carico, salvo quanto disposto dall’art. 167, i limiti di massa stabiliti dal presente articolo e dal regolamento è soggetto alle sanzioni previste dall’art. 10 (3).

Art. 158. Divieto di fermata e di sosta dei veicoli. — 1. La fermata e la sosta sono vietate:
3. Nei centri abitati è vietata la sosta dei rimorchi quando siano staccati dal veicolo trainante, salvo diversa segnalazione.
4. Durante la sosta e la fermata il conducente deve adottare le opportune cautele atte a evitare incidenti ed impedire l’uso del veicolo senza il suo consenso (3).
5. Chiunque viola le disposizioni del comma 1 e delle lettere d), g) e h) del comma 2 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 71 a euro 286 (4) (5).
6. Chiunque viola le altre disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 35 a euro 143 (4).
7. Le sanzioni di cui al presente articolo si applicano per ciascun giorno di calendario per il quale si protrae la violazione.
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