Massa complessiva del carrello superiore alla massa trainabile [pag. 2]

Sergente
BosonediHiggs
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andimar ha scritto:
Non considerare la patente che hai per adesso. Devi valutare prima i valori motrice/rimorchio.
Se hai una motrice che può trainare un rimorchio da 1500 kg a pieno carico, non puoi agganciare carrelli che pesino 1600 kg a pieno carico.....anche se il carrello vuoto pesa 400 kg e sopra non ci hai caricato nulla.


Ciao Andimar
scusami ma non è corretto quello che hai scritto e mi spiego: per viaggiare in sicurezza e nel rispetto della legge, la massa rimorchiabile della motrice deve essere superiore o uguale alla massa EFFETTIVA (la sua tara) del rimorchio. La dottrina, infatti, è concorde sul fatto che si debba considerare la massa RIMORCHIABILE come la massa effettiva del rimorchio in ordine di marcia al momento dell'accertamento da parte delle Forze dell'Ordine.
Tale considerazione (non personale) è avallata dalla Direttiva 97/27/CE del 22 luglio 1997 concernente proprio le masse e le dimensioni di alcune categorie di veicoli a motore e dei loro rimorchi secondo la quale per massa RIMORCHIABILE s'intende la massa di un rimorchio agganciato al veicolo a motore che grava sugli assi del rimorchio stesso.
In conclusione, se sei possessore di un'autovettura la cui massa rimorchiabile è pari a 13 quintali puoi benissimo agganciare un rimorchio di massa complessiva a pieno carico pari a 18 quintali...l'importante è che in fase di accertamento da parte delle Forze dell'Ordine il peso riscontrato sull'asse del rimorchio sia uguale o inferiore a 13 quintali.
Diverso è il discorso per stabilire i limiti di traino di ciascuna categoria di patente. Con la patente B il limite di traino è pari a 35 quintali e solo in questo caso si sommano i pesi massimi ammissibili di motrice e rimorchio.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=CELEX%3A31997L0027

2.6. per «massa massima a carico tecnicamente ammissibile» (M) si intende la massa massima del veicolo, per costruzione e prestazioni, dichiarata dal costruttore.
La massa massima a carico tecnicamente ammissibile è utilizzata per stabilire la categoria del veicolo in conformità dell'allegato II della direttiva 70/156/CEE del Consiglio, ad eccezione dei rimorchi ad asse centrale e dei semirimorchi, ove la massa da utilizzare sia quella corrispondente al carico che grava sugli assi quando il veicolo è caricato fino alla massa massima a carico tecnicamente ammissibile.
2.9. per «massa rimorchiabile» si intende la massa di un rimorchio a timone o di un semirimorchio con «dolly» agganciati al veicolo a motore oppure la massa corrispondente al carico che grava sugli assi di un rimorchio ad asse centrale o di un semirimorchio agganciati al veicolo a motore;
2.10. per «massa massima rimorchiabile tecnicamente ammissibile (TM)» si intende la massa massima rimorchiabile dichiarata dal costruttore;


il punto 2.9 chiarisce ogni dubbio in merito: se ti dovessero portare alla pesa con un carrello di 18 quintali scarico il peso che graverebbe sull'asse sarebbe solo la sua tara e quindi in perfetta regola con la massa rimorchiabile riportata sul libretto di circolazione della motrice di cui sopra.

Dimenticavo: questo è il link della Gazzetta Ufficiale dove si può constatare l'attuazione della Legge europea da parte del nostro Governo.

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=1998-05-06&atto.codiceRedazionale=098A3628&elenco30giorni=false

Sono daccordo sul fatto che 'a giro' (autoscuole, motorizzazioni, negozi specializzati...) regna la confusione più totale.
Spero possa servire.
Ammiraglio di squadra
ropanda
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BosonediHiggs ha scritto:

Tale considerazione (non personale) è avallata dalla Direttiva 97/27/CE del 22 luglio 1997


mi pare che devi cercare proprio l'ultima Laughing
Salpa Laver 20.5 Cabin -selva 100cv 4T
elica Al 3 pale Ø13.75 x 13. mod 14/15
barca 5.5 Mitica Ropanda - selva-marlin 100 cv 4 T
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Sergente
BosonediHiggs
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- 13/285
che sarebbe? Laughing Laughing Laughing
Ammiraglio di squadra
ropanda
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- 14/285
l'ultima normativa che non è quella del 97.
dal anno 2014 i carrelli nuovi non sono più venduti ne omologati come TATS senno come trasporto imbarcazione , e da li e partita la normativa che diceva andimar, vale quello scritto sul libretto di entrambi mezzi. Cool
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Capitano di Vascello
NaiNoe
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- 15/285
Guarda che ti stai sbagliando, in più dai notizie errate a chi cerca informazioni utili....
Quella legge che considera la massa solo al momento della pesa è stata abrogata nel 2015 considerando esclusivamente la somma delle masse massime a pieno carico rif. F2 su libretto di circolazione
Il mare è il mare.
Tutto il resto è acqua.
Capitano di Vascello
NaiNoe
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- 16/285
Mi riferisco a Bosonedihiggs.
Il mare è il mare.
Tutto il resto è acqua.
Ammiraglio di squadra
ropanda
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si capiva , tutte e due allo stesso istante Sbellica
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NaiNoe
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Sbellica mi ero accorto Sbellica
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Sergente
BosonediHiggs
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ropanda ha scritto:
l'ultima normativa che non è quella del 97.
dal anno 2014 i carrelli nuovi non sono più venduti ne omologati come TATS senno come trasporto imbarcazione , e da li e partita la normativa che diceva andimar, vale quello scritto sul libretto di entrambi mezzi. Cool


Ropanda il carrello di cui parli, TATS o non TATS, è semplicemente un rimorchio agganciato ad un veicolo a motore. La normativa europea di cui ho messo il link non fa altro che spiegare cosa s'intende per MASSA RIMORCHIABILE (peso gravante sull'asse del carrello al momento del transito, cioè sulla pesa). i nuovi rimorchi non vengono più omologati come TATS semplicemente per un adeguamento alle direttive europee quindi per la determinazione della massa rimorchiabile conta solo il peso in ordine di marcia (accertato sulla pesa).
Sailornet